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Gestione separata: comunicazione eccedenze di versamento ai fini del rimborso
L'Istituto comunica ai lavoratori parasubordinati ed ai committenti le somme indebitamente versate per raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile tramite il canale MyInps (INPS - Messaggio 04 novembre 2026, n. 3575)
Gestione separata: comunicazione eccedenze di versamento ai fini del rimborso
L'Istituto comunica ai lavoratori parasubordinati ed ai committenti le somme indebitamente versate per raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile tramite il canale MyInps (INPS - Messaggio 04 novembre 2026, n. 3575)
A decorrere dal 13 ottobre 2026 è attiva sul portale dell'Inps la nuova funzionalità "Domanda rimborso unico" per la gestione delle domande di rimborso dei contributi indebitamente versati alla gestione previdenziale di appartenenza.
La funzione è concepita come punto unico di accesso per tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, anche qualora l’indebito emerga a seguito di un accertamento, ma nella fase iniziale è attivata limitatamente in favore dei titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata:
- Lavoratori autonomi che producono redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- Committenti, per la quota a loro carico (2/3 del contributo versato);
- Lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico (1/3 del contributo versato).
La nuova funzionalità è accessibile tramite il "Cassetto previdenziale del contribuente”, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) e selezionando “Altri Servizi” > “Domanda Rimborso Unico”.
A seguito del completamento delle attività di reingegnerizzazione della funzionalità "Domanda di rimborso unico", dal mese di novembre 2026, sono riattivate le comunicazioni tramite il canale MyINPS per i lavoratori parasubordinati relative all'avvenuto raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per l'anno corrente, sulla base dei dati dell'imponibile previdenziale esposto nei flussi Uniemens.
Contestualmente, è previsto l'invio sia ai lavoratori parasubordinati sia ai committenti delle comunicazioni relative agli importi dei contributi versati in eccedenza rispetto al massimale annuo della base contributiva e pensionabile e disponibili per gli anni 2024 e 2025. Nella fase iniziale sono temporaneamente esclusi i lavoratori sportivi dilettantistici.
Le comunicazioni non tengono conto di eventuali richieste di rimborso per le quali la Struttura territorialmente competente dell'INPS non ha effettuato la relativa istruttoria e liquidazione. Nel caso in cui il committente o il lavoratore parasubordinato abbiano già inviato l'istanza di rimborso non è necessario l'invio di una seconda domanda e occorre attendere la lavorazione da parte della Struttura territoriale.
La procedura amministrativa del rimborso è articolata nelle seguenti fasi:
1 - Comunicazione ai lavoratori parasubordinati, tramite il canale MyINPS, del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Nella comunicazione viene indicato che il lavoratore ha percepito somme a titolo di compensi superando l'importo sul quale il committente è obbligato al versamento della contribuzione. L'attività di controllo del massimale è svolta mensilmente;
2 - Comunicazione degli importi a disposizione del singolo lavoratore parasubordinato e del singolo committente ai fini della successiva istanza di rimborso.
Tale comunicazione è effettuata al termine delle verifiche centrali sui flussi Uniemens, mediante il controllo di merito dei dati esposti nei medesimi flussi;
3 - Gestione delle istanze di rimborso.
In seguito all'invio della domanda da parte degli interessati tramite la nuova procedura di rimborso unico, viene liquidata la quota del lavoratore parasubordinato (1/3 del contributo versato) e quella del committente o dei committenti (2/3 del contributo versato).
di Ciro Banco
Fonte Normativa



