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CCNL Imprese portuali: rivalutazione scatti di anzianità
A decorrere dal 1° novembre 2026, ai lavoratori delle imprese portuali, viene adeguato il meccanismo di rivalutazione degli scatti maturati in azienda così come applicato al personale dipendenti di autorità portuale (Cod. CNEL I5G1)
CCNL Imprese portuali: rivalutazione scatti di anzianità
A decorrere dal 1° novembre 2026, ai lavoratori delle imprese portuali, viene adeguato il meccanismo di rivalutazione degli scatti maturati in azienda così come applicato al personale dipendenti di autorità portuale (Cod. CNEL I5G1)
A decorrere dal 1 novembre 2026, fermo rimanendo il valore degli scatti di anzianità previsti per i dipendenti delle imprese, agli stessi viene adeguata la rivalutazione degli scatti maturati in azienda con lo stesso meccanismo previsto per il personale dipendenti di autorità portuale (AdSP).
Viene infatti precisato che, per le imprese portuali, il valore degli scatti non cambia, per cui non assume il valore degli scatti contrattualmente previsto per i dipendenti delle AdSP ma, per per questi ultimi lavoratori, che hanno già maturato cinque scatti di anzianità, questi saranno adeguati, progressivamente a partire dal "più vecchio" utilizzando il meccanismo indicato all'art. 16, lett. B, ultimo comma del vigente CCNL, ovvero” Alle scadenze biennali successive alla maturazione del numero massimo di aumenti biennali attribuiti si rivalutano, iniziandosi dal primo, gli importi degli aumenti periodici sulla base del livello professionale di appartenenza alle singole scadenze.”
Segue un esempio di applicazione della previsione contrattuale.
Si ipotizza un dipendente inquadrato al 3° livello che, alla data del 1 novembre 2026 ha già maturato da più di 24 mesi 5 scatti di anzianità di cui i primi due quando era inquadrato al 5° livello, 1 quando era inquadrato al 4° livello e i restanti due quando era inquadrato al 3° livello.
Alla predetta data il valore del primo scatto riconosciuto al lavoratore quando era inquadrato al 5° livello è rivalutato al valore attuale dello scatto riconosciuto al 3° livello. Analogamente si procede 24 mesi dopo per l'altro scatto che era stato riconosciuto al dipendente quando era inquadrato al 5° livello e ancora dopo altri 24 mesi per lo scatto riconosciuto quando il lavoratore era inquadrato al 4° livello.
Nell'ipotesi esemplificata, nessun adeguamento/aumento deve invece essere effettuato per gli scatti ulteriori se decorsi ulteriori 24 mesi il lavoratore è ancora inquadrato al 3° livello in cui li aveva maturati.
Tuttavia, le parti chiariscono che nessun adeguamento/aumento è dovuto in assenza di passaggio di livello.
di Assia Olivetta
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