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Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza: indicazioni operative
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori la formazione in materia di salute e sicurezza. La formazione e l'addestramento specifico costituiscono attività propedeutiche all'impiego del lavoratore e devono concludersi nel più breve tempo possibile (INL - Nota 27 ottobre 2026, n. 2377)
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza: indicazioni operative
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori la formazione in materia di salute e sicurezza. La formazione e l'addestramento specifico costituiscono attività propedeutiche all'impiego del lavoratore e devono concludersi nel più breve tempo possibile (INL - Nota 27 ottobre 2026, n. 2377)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008).
La norma, dunque, qualifica la formazione e l'addestramento specifico come attività propedeutiche all'impiego del lavoratore.
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall'assunzione.
Tale previsione è stata, tuttavia, erroneamente intesa come facoltà di differire l'avvio della formazione.
In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero, si riteneva sufficiente, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l'attività formativa del personale da regolarizzare fosse stata "programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni".
Per superare tale equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni.
La norma, dunque, va interpretata nel senso che:
- ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l'attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile;
- il verbale di prescrizione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, deve fissare, "per la regolarizzazione", un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione. Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni.
Per alcuni settori possono essere previsti termini specifici per la conclusione della formazione e dell'eventuale addestramento specifico in materia di salute e sicurezza.
Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, è previsto che la formazione e l'eventuale addestramento specifico si debbano concludere entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. (art. 1-bis, D.L. n. 159/2025).
La norma costituisce una deroga, applicabile solo nel caso di lavoratori impiegati nei settori economici espressamente menzionati, e riguarda esclusivamente la conclusione delle attività di formazione e addestramento specifico.
Dunque, per i datori di lavoro e gli utilizzatori, delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, resta fermo l'obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo, ossia in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, ma è consentito che la formazione e l'addestramento specifico, ove previsto, siano completati entro 30 giorni. Il lavoratore, dunque, può essere adibito all'attività lavorativa anche prima della conclusione dell'intero percorso formativo previsto per tale figura.
Nel corso degli accertamenti ispettivi svolti entro 30 giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione del lavoratore, qualora il datore di lavoro o l'utilizzatore non fornisca evidenza dell'avvenuta conclusione del percorso formativo dei lavoratori interessati, mediante attestati di formazione e, ove previsto, tracciamento degli interventi di addestramento, il personale ispettivo potrà richiedere l'esibizione di documentazione idonea a dimostrare che, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, siano state poste in essere quantomeno azioni propedeutiche all'adempimento degli obblighi datoriali in materia di formazione e addestramento.
A tal fine, si considera documentazione idonea ad attestare l'avvio di azioni propedeutiche al percorso formativo in materia di salute e sicurezza:
- documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il soggetto formatore ai fini della prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
- documentazione attestante l'avvenuta richiesta di collaborazione formulata dal datore di lavoro a un organismo paritetico ai sensi del d.lgs. 81/2008, art. 37, comma 12, e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2, ultimo periodo, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
- documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro - qualora lo stesso intenda organizzare direttamente i corsi ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2 - e il docente formatore ai fini della prenotazione dei corsi a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
- documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull'organizzazione dei corsi.
Qualora il datore di lavoro (o l'utilizzatore) non sia in grado di esibire attestati di formazione né alcuno dei suddetti documenti o diversa documentazione che possa ritenersi idonea a dimostrare l'avvenuto avvio di un percorso formativo, si ritiene violato l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e il personale ispettivo provvederà a redigere il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato.
La prescrizione avrà ad oggetto la conclusione del percorso formativo nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall'assunzione.
In caso di contratti di durata inferiore a 30 giorni, la conclusione della formazione dovrà avvenire entro tempistiche che siano coerenti con la durata del rapporto di lavoro.
In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008), ai fini dell'ottenimento della revoca del provvedimento di sospensione, l'attività formativa del personale da regolarizzare dovrà essere programmata in modo tale da concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall'assunzione.
In definitiva, per attestare l'ottemperanza alla prescrizione, sarà necessario dimostrare l'avvenuta conclusione del percorso formativo, attraverso l'esibizione di attestati di formazione, mentre per la revoca della sospensione sarà sufficiente l'esibizione di documentazione attestante l'avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini suddetti.
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo in capo al datore di lavoro di impiegare i lavoratori solo dopo averli informati ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


