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Pensione estera e regime del 7%: sì al pay as you go
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR può trovare applicazione anche a un assegno pensionistico erogato secondo il sistema irlandese “pay as you go”. L’agevolazione è riconosciuta anche all’indennità forfettaria di fine rapporto, in quanto qualificabile come reddito da pensione prodotto all’estero (AdE - Risposta 02 novembre 2026, n. 197)
Pensione estera e regime del 7%: sì al pay as you go
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR può trovare applicazione anche a un assegno pensionistico erogato secondo il sistema irlandese “pay as you go”. L’agevolazione è riconosciuta anche all’indennità forfettaria di fine rapporto, in quanto qualificabile come reddito da pensione prodotto all’estero (AdE - Risposta 02 novembre 2026, n. 197)
Con la risposta n. 197 del 2 novembre 2026 l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un cittadino irlandese che ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2026 e intende optare per il regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR. Il contribuente dichiara di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e di percepire, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con una società irlandese, un assegno pensionistico corrisposto secondo il sistema denominato “pay as you go” e un’indennità forfettaria di fine rapporto.
L’istante chiede se entrambi gli emolumenti possano beneficiare dell’imposta sostitutiva del 7% prevista per i redditi prodotti all’estero dai pensionati che trasferiscono la residenza nei comuni ammessi al regime agevolativo.
Nel fornire la risposta, l’Agenzia richiama l’articolo 24-ter del TUIR, evidenziando che il regime è riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza in Italia nel rispetto delle condizioni previste dalla norma. L’opzione consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero per i periodi d’imposta di validità del regime.
Richiamando la circolare n. 21/E del 2020 e i precedenti documenti di prassi, si ribadisce che nella nozione di redditi da pensione rientrano non solo le pensioni in senso stretto e gli assegni ad esse equiparati, ma anche gli emolumenti corrisposti dopo la cessazione dell’attività lavorativa e le indennità una tantum riconducibili al trattamento pensionistico.
Nel caso esaminato, sulla base dei fatti rappresentati dal contribuente, l’assegno pensionistico corrisposto dalla società irlandese nell’ambito dell’accordo “pay as you go” e l’indennità forfettaria di fine rapporto sono riconducibili alla categoria dei redditi da pensione prodotti all’estero. Di conseguenza, tali somme possono beneficiare del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR.
L’Agenzia precisa, inoltre, che il contribuente potrà applicare il medesimo regime anche agli altri redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri dell’articolo 165, comma 2, del TUIR, compresa l’indennità forfettaria di fine rapporto. Il parere è reso sulla base delle circostanze rappresentate nell’istanza e resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
di Anna Russo
Fonte normativa
- AdE - Risposta 02 novembre 2026, n. 197


