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Edilizia Piccola Industria Lazio: determinato il valore dell’EVR
Firmato l’accordo regionale per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione dell’EVR per l’anno 2026 (Cod. CNEL F018)
Edilizia Piccola Industria Lazio: determinato il valore dell’EVR
Firmato l’accordo regionale per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione dell’EVR per l’anno 2026 (Cod. CNEL F018)
Il giorno 28 settembre 2026, l’ANIEM CONFAPI LAZIO e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello regionale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno 2026, in conformità alle disposizioni del CIRL del 10 gennaio 2025.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2025/2024/2023 sul triennio 2024/2023/2022 e all’esito della stessa sono risultati positivi tre indicatori su quattro.
Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal CIRL del 10 gennaio 2025, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, la misura di EVR stabilita a livello regionale, nel territorio della Regione Lazio, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2023.
L’EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR erogati ai sensi del CIRL del 10 gennaio 2025 presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione separata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che il verbale di accordo di rinnovo del CIR, è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, co. 182-189 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e smi e del DM 25 marzo 2016.
Per quanto sopra, gli importi di EVR che le imprese sono tenute ad erogare, per le ore effettivamente lavorate, ad operai ed impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal CIRL del 10 gennaio 2025, saranno i seguenti:
TABELLA A – Imprese con entrambi i parametri aziendali pari o positivi
Misura di EVR a livello regionale (4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2023)
IMPIEGATI – Valori mensili | |
7° livello – Quadri e 1° categoria super | € 68,83 |
6° livello – 1° categoria | € 61,95 |
5° livello – 2° categoria | € 51,62 |
4° livello – Impiegati di 4° livello | € 48,18 |
3° livello – 3° categoria | € 44,74 |
2° livello – 4° categoria | € 40,26 |
1° livello – 4° categoria primo impiego | € 34,41 |
OPERAI – Valori orari | |
Operai di produzione | |
4° livello – operaio di 4° livello | € 0,28 |
3° livello – operaio specializzato | € 0,26 |
2° livello – operaio qualificato | € 0,23 |
1° livello – operaio comune | € 0,20 |
Operai discontinui | |
Guardiani (art. 6) | € 0,18 |
Guardiani con alloggio (art. 6) | € 0,16 |
TABELLA B – Imprese con un parametro aziendale negativo
65% dell’EVR fissato a livello regionale (cfr. Tab. A)
IMPIEGATI – Valori mensili | |
7° livello – Quadri e 1° categoria super | € 44,74 |
6° livello – 1° categoria | € 40,27 |
5° livello – 2° categoria | € 33,55 |
4° livello – Impiegati di 4° livello | € 31,32 |
3° livello – 3° categoria | € 29,08 |
2° livello – 4° categoria | € 26,17 |
1° livello – 4° categoria primo impiego | € 22,37 |
OPERAI – Valori orari | |
Operai di produzione | |
4° livello – operaio di 4° livello | € 0,18 |
3° livello – operaio specializzato | € 0,17 |
2° livello – operaio qualificato | € 0,15 |
1° livello – operaio comune | € 0,13 |
Operai discontinui | |
Guardiani (art. 6) | € 0,12 |
Guardiani con alloggio (art. 6) | € 0,10 |
L’impresa non dovrà erogare l’EVR nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


