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Pensioni 2027-2028: revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rideterminato i coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica applicabili per il biennio 2027-2028 nell'ambito del sistema contributivo (MLPS - decreto 16 ottobre 2026)
Pensioni 2027-2028: revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rideterminato i coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica applicabili per il biennio 2027-2028 nell'ambito del sistema contributivo (MLPS - decreto 16 ottobre 2026)
In base al sistema contributivo, l'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione stabilito in considerazione dell'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra 1/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
I coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica sono rideterminati ogni tre anni sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT.
Al fine di adeguare i coefficienti di trasformazione del montante contributivo all'aumento dell'aspettativa di vita, la tabella dei coefficienti precedentemente prevista per la fascia d'età 57-65 anni, con riferimento al biennio 2027-2028 è stata estesa fino a 71 anni.
ETA' | DIVISORI | VALORI |
57 | 24,080 | 4,153% |
58 | 23,507 | 4,254% |
59 | 22,929 | 4,361% |
60 | 22,345 | 4,475% |
61 | 21,756 | 4,596% |
62 | 21,163 | 4,725% |
63 | 20,565 | 4,863% |
64 | 19,963 | 5,009% |
65 | 19,357 | 5,166% |
66 | 18,747 | 5,334% |
67 | 18,136 | 5,514% |
68 | 17,523 | 5,707% |
69 | 16,908 | 5,914% |
70 | 16,290 | 6,139% |
71 | 15,669 | 6,382% |
Tasso di sconto = 1,5% | ||
Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
L'aggiornamento dei coefficienti avrà decorrenza dal primo gennaio 2027.
Come si evince dalla Tabella, a parità di montante contributivo, più tardi si va in pensione, maggiore sarà la rendita, perchè la speranza di vita residua è inferiore.
Ipotizzando un montante contributivo accumulato di 400.000 euro, per coloro che vanno in pensione nel biennio 2027-2028:
- a 65 anni, la rendita pensionistica annua è pari a 20.664 euro;
- a 68 anni, la rendita pensionistica annua è pari a 22.827 euro.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


