martedì, 27 ottobre 2026 | 12:04

F24: il codice tributo per il bonus carburante

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per la maggior spesa sostenuta per l’acquisto del carburante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 (AdE – Risoluzione 26 ottobre 2026, n. 40/E)

F24: il codice tributo per il bonus carburante

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per la maggior spesa sostenuta per l’acquisto del carburante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 (AdE – Risoluzione 26 ottobre 2026, n. 40/E)


L’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto ivi individuate, riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle condizioni ivi indicate.

Con il decreto 23 maggio 2026 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2026, n. 167, sono state stabilite le relative disposizioni attuative.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

- “7082” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante - articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.


L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

di Anna Russo

Fonte normativa