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Pensione in cumulo e periodi di lavoro all'estero: chiarimenti
Ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, l'Istituto fornisce chiarimenti sul riconoscimento dei periodi assicurativi per lavoro prestato all'estero, rilevanti per determinare il sistema di calcolo del pro-quota italiano (INPS - Circolare 20 ottobre 2026, n. 107)
Pensione in cumulo e periodi di lavoro all'estero: chiarimenti
Ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, l'Istituto fornisce chiarimenti sul riconoscimento dei periodi assicurativi per lavoro prestato all'estero, rilevanti per determinare il sistema di calcolo del pro-quota italiano (INPS - Circolare 20 ottobre 2026, n. 107)
Ai fini dell'istruttoria delle domande di pensione in regime di cumulo, in presenza di periodi assicurativi esteri, ecco i chiarimenti in merito a:
- condizioni da verificare al fine di potere riconoscere una pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale;
- rilevanza dei periodi assicurativi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai fini della determinazione del sistema pensionistico da applicare alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, in relazione ai requisiti di accesso, alla verifica del diritto, nonché all’integrazione al trattamento minimo;
- valorizzazione dei periodi assicurativi esteri versati successivamente all’ultima contribuzione accreditata in Italia nella Gestione separata;
- individuazione dell’Ente istruttore.
- modalità di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, in relazione alla residenza del soggetto richiedente.
Valutazione dei periodi assicurativi esteri
Ai fini della verifica del diritto ai trattamenti pensionistici in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, devono essere considerati anche i periodi assicurativi maturati all’estero. Rilevano, in particolare, i periodi assicurativi maturati negli Stati dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati legati all’Italia da Accordi o da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione internazionale.
I periodi assicurativi esteri, anche se hanno già dato luogo a una pensione estera, rilevano ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale; a tali fini, se sovrapposti a quelli italiani, sono valutati una sola volta.
La titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della facoltà di cumulo.
La totalizzazione estera per le pensioni in regime di cumulo è possibile se:
a) risulta perfezionato in Italia il periodo minimo di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione internazionale dalla normativa UE (52 settimane o 1 anno) o dai singoli Accordi o Convenzioni bilaterali. E' utile tutta la contribuzione non coincidente, a qualsiasi titolo versata o accreditata nelle Gestioni previdenziali italiane interessate dal cumulo;
b) tra le Gestioni previdenziali italiane coinvolte nel cumulo, ve ne sia almeno una nella quale, in base alle disposizioni che regolano la totalizzazione internazionale, sia possibile riconoscere, ai fini pensionistici, i periodi assicurativi esteri che si intendono valorizzare;
c) la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri risulti “necessaria” ai fini del diritto o, comunque, consenta il riconoscimento di un trattamento pensionistico “più favorevole” per l’interessato rispetto alla liquidazione di una pensione in regime di cumulo in regime nazionale (principio del c.d. doppio calcolo).
Ai fini di tale valutazione, i periodi assicurativi esteri rilevano per il diritto alla pensione in regime di cumulo come se si trattasse di analoghi periodi italiani.
Si precisa che, in applicazione della maggior parte degli Accordi o Convenzioni bilaterali, qualora il diritto alla pensione venga raggiunto esclusivamente con i periodi assicurativi maturati in base alla legislazione italiana, compreso in regime di cumulo, la totalizzazione con i periodi maturati all’estero non è necessaria. Fanno eccezione gli Accordi e le Convenzioni bilaterali stipulati con l’Isola di Jersey e le Isole del Canale, con gli Stati neo-formatisi della ex-Jugoslavia e con l’Uruguay.
I periodi assicurativi esteri non sovrapposti a quelli italiani rilevano secondo la misura e la collocazione temporale certificate dalle Istituzioni estere. Tali periodi sono considerati ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Tale accertamento è necessario per individuare i requisiti di accesso, gli istituti applicabili alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale e il sistema di calcolo dei pro-quota di pensione a carico delle Gestioni previdenziali dell’INPS interessate al cumulo.
La misura della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale viene calcolata in base ai periodi assicurativi maturati in Italia nelle Gestioni previdenziali interessate al cumulo.
Resta fermo, che i periodi assicurativi esteri, ove collocati temporalmente anteriormente al 1° gennaio 1996, rilevano per la determinazione del sistema di calcolo dei pro-quota della pensione in regime di cumulo determinata dall’INPS.
Nel calcolo dei pro-quota, se il cumulo in regime internazionale riguarda periodi assicurativi presso più Gestioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale, i periodi assicurativi esteri sono valorizzati nella Gestione previdenziale che assicura il trattamento più favorevole.
Verifica del requisito dell’importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia in regime di cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dalla Gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
Quando il trattamento pensionistico è liquidato nel sistema misto e il soggetto, di età inferiore ai 71 anni (da adeguare agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027), risulti, da ultimo, iscritto alla Gestione separata, deve essere verificato il requisito dell’importo soglia.
A tal fine, l’importo della pensione italiana in liquidazione deve essere sommato all’importo della pensione e/o del pro-rata estero derivante dalla contribuzione maturata in Paesi che applicano i regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Accordi o Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. Il trattamento pensionistico complessivo così determinato non deve essere inferiore all’importo soglia.
Il requisito dell’importo soglia può essere perfezionato anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione e/o del pro-rata estero. In tali casi, la decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tale requisito.
Per le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, tale verifica non è necessaria quando, successivamente all’ultima contribuzione versata in Italia nella Gestione separata, il soggetto può fare valere periodi assicurativi esteri che, secondo le disposizioni sulla totalizzazione internazionale, sono valorizzabili, ai fini del diritto alla pensione in regime cumulo, in una Gestione previdenziale per la quale non opera tale requisito.
Al riguardo, si precisa che solo per i cd. Fondi speciali italiani gestiti dall’Inps la totalizzazione internazionale richiede specifiche condizioni.
In particolare, i periodi esteri devono essere maturati in Fondi esteri posti a tutela della medesima categoria di lavoratori o, in mancanza di un Fondoestero corrispondente, in relazione ad attività che, se svolte in Italia, avrebbero comportato l’iscrizione al Fondo speciale.
Pertanto, in caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto esclusivamente con contribuzione versata e/o accreditata in un Fondo speciale e, da ultimo, nella Gestione separata, al fine di stabilire se possa essere esclusa la verifica del requisito dell’importo soglia è necessario valutare la natura dei periodi di lavoro svolti all’estero, come certificati dall’Istituzione previdenziale estera.
Conseguentemente, se l’attività svolta all’estero non è assimilabile a quella che comporterebbe l’iscrizione a un Fondo speciale in Italia o in mancanza del Fondo estero corrispondente, l’importo soglia deve essere verificato.
Se, invece, oltre alla Gestione separata come ultima gestione e al Fondo speciale, risultano coinvolte nel cumulo anche forme assicurative in cui è possibile, secondo le regole della totalizzazione internazionale, valorizzare i periodi assicurativi esteri indipendentemente dalla loro qualificazione, la verifica del requisito dell’importo soglia non è necessaria.
Resta fermo che, per potere accedere al trattamento pensionistico, l’assicurato deve avere cessato l’attività di lavoro dipendente, anche all’estero, alla data di decorrenza della pensione (cfr. la circolare n. 89 del 10 luglio 2009 e il par. 2 della circolare n. 119 del 2012).
Integrazione al trattamento minimo
Ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto, è riconosciuto, al ricorrere delle condizioni reddituali di legge, il diritto al trattamento minimo (art. 6, DL n. 463 del 1983), sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle forme assicurative per le quali è previsto tale beneficio.
In presenza di una pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto sulla base di periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, è possibile riconoscere l’integrazione al trattamento minimo della pensione in regime di cumulo.
L’onere resta a carico delle Gestioni previdenziali italiane che riconoscono tale istituto. Ciò vale anche quando il sistema di calcolo applicato per determinare i singoli pro-quota a carico di ciascuna Gestione previdenziale sia contributivo.
Ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo della pensione in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati membri (pensione e/o pro-rata estero), nonché di eventuali redditi conseguiti all’estero.
Individuazione dell’Ente istruttore
In caso di domanda di pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, ai fini dell’individuazione del competente Ente istruttore, occorre fare riferimento esclusivamente alla Gestione previdenziale in cui risulta versata l’ultima contribuzione italiana.
Le modalità di presentazione della domanda di pensione in regime internazionale sono diverse in relazione alla residenza del soggetto richiedente.
Il soggetto residente in Italia, di regola, presenta la domanda di pensione tramite la procedura telematica e può scegliere la tipologia di prodotto pensionistico. Il soggetto residente in un Paese che applica i regolamenti UE o gli Accordi o le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale presenta, di regola, la domanda all’Istituzione previdenziale competente dello Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato.
L’Istituzione estera invia alla competente sede Polo dell’INPS la modulistica di collegamento per avviare il flusso internazionale. In tale sede, l’Istituzione estera può:
- allegare la domanda presentata dall’interessato o dall’Istituto di patronato, contenente la specifica indicazione della tipologia di prodotto pensionistico richiesto (pensione anticipata ordinaria, pensione anticipata flessibile, pensione per i lavoratori precoci, opzione donna, pensioni in regime di cumulo, ecc.);
- segnalare eventuali manifestazioni di volontà del richiedente negli appositi riquadri della suddetta modulistica riservati alle note.
Tuttavia, può accadere che l’Istituzione estera non comunichi all’INPS tali indicazioni, anche quando l’interessato o l’Istituto di patronato abbiano manifestato la volontà di richiedere uno specifico trattamento pensionistico italiano.
In ogni caso, la Struttura territorialmente competente dell’INPS non deve limitarsi alla prestazione eventualmente indicata nella documentazione trasmessa dall’Istituzione estera, espressa in modo generico come pensione di vecchiaia o anticipata, ma deve esaminare complessivamente la posizione assicurativa dell’interessato e verificare tutte le diverse possibilità di accesso al trattamento pensionistico previste dalla normativa vigente. Tale valutazione è finalizzata a garantire il trattamento più favorevole e a salvaguardare la decorrenza del trattamento pensionistico.
Inoltre, prima di procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, la medesima Struttura territoriale dell’INPS deve informare l’interessato sulle diverse possibilità di accesso alla pensione emerse in fase di istruttoria e sui relativi effetti. In tale modo, l’interessato può effettuare una scelta consapevole in ordine alla prestazione da conseguire.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


