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Partite IVA inattive, nuove regole per la chiusura d’ufficio
Aggiornate le modalità di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive (AdE - Provvedimento 12 ottobre 2026, n. 277710)
Partite IVA inattive, nuove regole per la chiusura d’ufficio
Aggiornate le modalità di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive (AdE - Provvedimento 12 ottobre 2026, n. 277710)
Il provvedimento modifica la disciplina della chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, n. 1415522, introducendo criteri di controllo più ampi, nuove modalità di comunicazione con il contribuente e una disciplina espressa della riattivazione delle posizioni chiuse.
Per l’individuazione delle partite IVA inattive, oltre alle informazioni già presenti nell’Anagrafe tributaria, sono utilizzati i dati risultanti dalle fatture elettroniche, dai corrispettivi telematici e dai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea, così da rendere più mirata l’attività di selezione delle posizioni da sottoporre a chiusura d’ufficio.
La comunicazione preventiva di chiusura è inviata al domicilio digitale del titolare della partita IVA oppure, in assenza, al domicilio digitale del rappresentante. Se tali recapiti non sono disponibili, la comunicazione è trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria. Il documento è inoltre reso disponibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale; la sua disponibilità è segnalata nell’area riservata e, tramite App IO, al titolare o al rappresentante.
La chiusura della partita IVA è effettuata decorso il sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione preventiva oppure, se la consegna non è possibile, dalla data di messa a disposizione della comunicazione nell’area riservata. Entro lo stesso termine di 60 giorni il contribuente può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per dimostrare la permanenza dell’attività ed evitare la chiusura della partita IVA e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’eventuale estinzione del codice fiscale.
Il provvedimento disciplina anche la fase successiva alla chiusura. Decorso il termine di 60 giorni, il contribuente può richiedere motivatamente la riattivazione della partita IVA; l’ufficio, valutate le argomentazioni e la documentazione prodotta, può disporre la riattivazione della partita IVA e dell’eventuale codice fiscale estinto, con efficacia dalla data originaria di apertura della posizione, senza soluzione di continuità.
Viene inoltre inserita una specifica sezione dedicata al trattamento dei dati personali. È precisata la base giuridica del trattamento, il ruolo dell’Agenzia delle entrate quale titolare del trattamento, quello di Sogei quale responsabile, le categorie di dati utilizzati, i principi di minimizzazione, sicurezza e conservazione dei dati, nonché l’esecuzione della valutazione d’impatto (DPIA). È altresì previsto che i riscontri automatizzati non comportino decisioni adottate esclusivamente mediante processi automatizzati.
Infine, il provvedimento riporta il testo coordinato del provvedimento del 3 dicembre 2019 con le modifiche introdotte, al solo fine di agevolare la consultazione della disciplina vigente in materia di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive. Nelle motivazioni si evidenzia che l’aggiornamento delle procedure è reso possibile dalla disponibilità di dati più completi e tempestivi e mira a rendere più efficace l’individuazione delle partite IVA inattive, rafforzando al contempo le garanzie informative e gli strumenti a disposizione del contribuente per opporsi alla chiusura o ottenerne la riattivazione.
di Anna Russo
Fonte normativa


