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Conflavoro, CCNL Moda e Chimica: siglato l'accordo integrativo
L'intesa aggiorna la disciplina degli scatti di anzianità, della malattia, del welfare e di altri istituti, con effetto dal 1° ottobre (Cod. CNEL D027)
Conflavoro, CCNL Moda e Chimica: siglato l'accordo integrativo
L'intesa aggiorna la disciplina degli scatti di anzianità, della malattia, del welfare e di altri istituti, con effetto dal 1° ottobre (Cod. CNEL D027)
Il 28 settembre 2026 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno siglato un accordo integrativo e modificativo del CCNL Moda Artigianato, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica, sottoscritto il 20 dicembre 2024. Considerate le specifiche caratteristiche delle imprese, le Parti hanno aggiornato alcuni istituti contrattuali per adeguarne i contenuti economici e normativi all'evoluzione del settore e della disciplina giuslavoristica nazionale. Le modifiche e le integrazioni apportate hanno effetto dal 1° ottobre 2026.
L’intesa aggiorna la disciplina relativa agli scatti di anzianità stabilendo importi fissi differenziati per comparto e livello. Gli scatti maturano ogni due anni, in numero di quattro per il Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero e di cinque per gli altri settori.
Tabella scatti anzianità
Settore Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero | Settore Occhialeria | Settore Chimica, Concia, Gomma, Plastica, Vetro | Settore Ceramica, Terracotta, Gres | ||||
Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo |
1/Q | € 16,00 | 2 | € 22,00 | 1/Q | € 19,00 | 1/Q | € 11,50 |
2 | € 13,00 | 3 | € 19,00 | 2 | € 17,50 | 2 | € 9,50 |
3 | € 11,00 | 4 | € 17,00 | 3 | € 16,50 | 3 | € 9,00 |
4 | € 10,00 | 5 | € 15,00 | 4 | € 15,00 | 4 | € 8,50 |
5 | € 9,00 | 6 | € 14,00 | 5S | € 14,00 | 5 | € 8,00 |
6 | € 8,00 | 7 | € 13,00 | 5 | € 13,00 | 6 | € 7,50 |
7 | € 7,50 | 6 | € 12,00 | 7 | € 7,00 | ||
7 | € 9,50 | ||||||
Per gli apprendisti, l’importo degli scatti è fissato in 6,00 euro con le stesse modalità di maturazione previste per i lavoratori qualificati. In caso di passaggio in qualifica, il periodo già maturato nel biennio in corso non viene considerato utile per il conseguimento del successivo aumento periodico previsto per il livello di destinazione.
Cambiano anche altri istituti economici. La maggiorazione dell'indennità di cassa e maneggio di denaro sale dal 5% al 6%, mentre l'indennità di reperibilità viene stabilita in 7,75 euro per ogni giornata feriale e in 10,33 euro per quella festiva. Alle imprese prive di premio di risultato che abbiano conseguito, a fine esercizio, un aumento della produttività, del rapporto fatturato/dipendenti o del valore aggiunto per dipendente si applica l'Elemento di Garanzia Retributiva, pari all'1% della retribuzione di fatto e corrisposto a giugno dell'anno successivo. Nel settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle è introdotta una gratifica feriale di 50 ore, calcolata sui minimi tabellari e corrisposta a luglio.
Sul welfare, il contributo mensile obbligatorio al Fondo Sanitario Integrativo FONDOSANI è di 14,50 euro per lavoratore, di cui 13,50 euro a carico dell'azienda e 1,00 euro a carico del lavoratore. Per l'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. il contributo mensile è di 7,50 euro, di cui 6,50 euro a carico dell'azienda e 1,00 euro a carico del dipendente. Entrambi i versamenti riguardano i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, inclusi apprendisti, collaboratori e Quadri, e quello a E.BI.A.S.P. è dovuto anche durante il periodo di prova. In caso di omissione, l'azienda deve corrispondere un elemento retributivo di 25,00 euro lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL, che concorre a tutti gli istituti retributivi, compreso il TFR.
È riformulato il trattamento economico della malattia, con integrazioni a carico dell'azienda differenziate per settore, qualifica e anzianità di servizio. Nel Tessile/Moda gli operai raggiungono l'80% della retribuzione dal 1° al 7° giorno di assenza, non dovuto per i primi tre giorni se la malattia dura meno di 8 giorni di calendario, e il 100% dall'8° al 180°, corrisposto dal primo giorno per le malattie superiori a 21 giorni di calendario. Per gli impiegati la copertura è del 100% per i primi tre mesi e del 50% per i tre successivi fino a dieci anni di anzianità, mentre oltre i dieci anni l'integrazione piena si estende a quattro mesi e quella ridotta a sei. Nell'Occhialeria gli operai percepiscono l'80% dal 1° al 20° giorno, non dovuto per i primi tre giorni se la malattia dura meno di 8 giorni di calendario, e il 100% dal 21° al 180°, dal primo giorno se la malattia supera 28 giorni di calendario, mentre gli impiegati hanno l'integrazione piena per l'intero periodo.
Nella Chimica, Gomma, Plastica e Vetro è dovuto il 100% dal 1° al 180° giorno per le malattie superiori a sei giorni, e dal 4° al 180° per quelle pari o inferiori. Nella Ceramica, Terracotta e Gres gli operai raggiungono il 100% dal 4° al 150° giorno per le malattie superiori a sei giorni, con un'indennità del 65% per i primi tre giorni, e il 100% dal 4° al 6° giorno per quelle di durata compresa tra 4 e 6 giorni. Per gli impiegati si applicano, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, le disposizioni di legge vigenti.
Il periodo di comporto è di 12 mesi nel Tessile/Moda, elevati a 24 in caso di più malattie, mentre nei settori Chimica, Gomma, Plastica, Vetro e Ceramica, Terracotta è di 9 mesi fino a cinque anni di anzianità e di 12 mesi oltre. Sono previsti 90 giorni aggiuntivi per i lavoratori con disabilità certificata e ulteriori 12 mesi per quelli con patologie oncologiche o altre gravi infermità, con regole particolari per le degenze ospedaliere nei settori Chimica e Ceramica.
Cambia anche il periodo di prova, con durate massime differenziate per settore e livello. Nel Tessile/Moda si va da 180 giorni di calendario per Quadro, 1° e 2° livello a 30 giorni per il 7° livello. Nella Chimica e nella Ceramica si va da 6 mesi a 1 mese. Per i contratti a termine la prova è di un giorno di effettiva prestazione ogni quindici di calendario, con un minimo di due giorni e un massimo di 15 giorni per i rapporti fino a sei mesi e di 30 per quelli superiori a sei e inferiori a dodici mesi. Nei rapporti di almeno 12 mesi il calcolo prosegue con lo stesso criterio, anche oltre i 30 giorni.
I permessi retribuiti sono di 32 ore in alternativa alle festività soppresse, a cui si aggiungono 16 ore di ROL. Sono previsti nuovi permessi retribuiti e nuove tipologie di congedo, tra cui quelli per le donne vittime di violenza di genere, per i nonni lavoratori e per la formazione continua, ed è riscritta la tutela della genitorialità. Cambiano inoltre i termini di preavviso, le causali per i contratti a termine oltre i 12 mesi e la disciplina della somministrazione.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale


