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CCNL Multiservizi (Conflavoro): nuove regole dal 1° ottobre
L'accordo modifica le disposizioni su ferie, scatti di anzianità e spostamento del riposo compensativo (Cod. CNEL K574)
CCNL Multiservizi (Conflavoro): nuove regole dal 1° ottobre
L'accordo modifica le disposizioni su ferie, scatti di anzianità e spostamento del riposo compensativo (Cod. CNEL K574)
Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal hanno sottoscritto il 2 ottobre 2026 un accordo integrativo e modificativo del CCNL Multiservizi, già rinnovato il 19 maggio 2026, con validità dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2029. Le variazioni riguardano gli artt. 15, 16 e 31 e hanno effetto dal 1° ottobre 2026.
L'accordo modifica la disciplina degli scatti di anzianità per gli operai, introducendo l'anzianità forfettaria di settore in considerazione della presenza nel comparto di appalti di durata predeterminata.
Anzianità forfettaria di settore
Livello | Importo |
2° livello | € 83,00 |
3° livello | € 67,00 |
4° livello | € 64,00 |
5° livello | € 59,00 |
6° livello | € 55,00 |
7° livello | € 51,50 |
L'anzianità forfettaria non viene corrisposta per i primi 4 anni di anzianità e decorre dal quinto, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i cambi appalto. Per gli impiegati sono riconosciuti 8 scatti biennali di importo pari al 6,25% della retribuzione tabellare, per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale.
L'accordo stabilisce inoltre che, se per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo già assegnata viene spostata in un giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, al lavoratore spetta un'indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa. L'indennità si aggiunge al trattamento previsto per le giornate lavorative svolte in deroga, a condizione che lo spostamento non comporti il superamento del limite di 6 giornate di ininterrotta prestazione.
Per quanto riguarda le ferie, il personale ha diritto a 22 giorni in caso di prestazione settimanale su 5 giorni e a 26 giorni in caso di prestazione settimanale su 6 giorni.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale


