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Agenti di stazione: applicazione della normativa in materia di videoterminalisti
Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di videoterminalisti per gli agenti di stazione (MLPS - interpello 24 settembre 2026 n. 3)
Agenti di stazione: applicazione della normativa in materia di videoterminalisti
Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di videoterminalisti per gli agenti di stazione (MLPS - interpello 24 settembre 2026 n. 3)
L'’USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base) chiede di sapere «se gli agenti di stazione, svolgendo tali mansioni, possano essere qualificati come “videoterminalisti” ai sensi dell’art. 173 DLgs 81/2008 e, in tal caso, se la relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata loro, comprese le previsioni riguardanti i rischi derivanti dall’uso prolungato di videoterminali, le pause obbligatorie, le visite mediche» e (…) «se agli Agenti di Stazione che operano all’interno dei Banchi Agenti presenti nei mezzanini delle stazioni debba essere applicata la normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, con particolare riferimento ai limiti di altezza dei locali, normalmente di 3 metri, cubatura di 10mc/lavoratore e superficie di 2,00 mq/lavoratore.
Di contro, chiede di evidenziare quale sia l’altezza ritenuta “accettabile” per i locali ad essi destinati secondo la particolarità del lavoro svolto in termini di Altezza netta, cubatura e superficie.
Tanto premesso, il Ministero rappresenta che, ai sensi del citato articolo 173, comma 1, lettera c), del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, rientra nell'ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Pertanto, laddove ricorrano tali presupposti, trovano applicazione le relative disposizioni, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate.
Quanto alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a postazioni di controllo, Il Ministero ha precisato che, ai sensi dell'articolo 62 del cit. DLgs 9 aprile 2008 n. 81, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'Allegato IV del DLgs n. 81, con particolare riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e micro-clima.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


