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CCNL Igiene Ambientale Conflavoro: aumenti retributivi da ottobre
Firmato, il 28 settembre 2026, tra CONFLAVORO-PMI e FESICA, il rinnovo del CCNL Igiene Ambientale - Aziende Private e Municipalizzate (Cod. CNEL K545)
CCNL Igiene Ambientale Conflavoro: aumenti retributivi da ottobre
Firmato, il 28 settembre 2026, tra CONFLAVORO-PMI e FESICA, il rinnovo del CCNL Igiene Ambientale - Aziende Private e Municipalizzate (Cod. CNEL K545)
L’accordo, le cui modifiche decorrono dal 1 ottobre 2026, supera la classificazione basata su aree funzionali, adottando un sistema unico di inquadramento che prevede 8 livelli, ciascuno suddiviso in 2 sotto-livelli per tipologia di ruolo, con l'aggiunta del livello Quadri.
I lavoratori inquadrati secondo il vecchio sistema classificatorio, saranno riallineati al nuovo sistema di inquadramento secondo la tabella di transizione riportata a seguire.Nel caso in cui il livello di inquadramento previsto fosse inferiore, la retribuzione sarà mantenuta in forma di assegno ad personam.Le posizioni parametrali si dividono in ordinari e super. Le posizioni parametrali ordinarie sono attribuite al personale neoassunto per svolgere le mansioni previste nei livelli professionali di appartenenza e in ogni caso di accesso al superiore livello professionale. Alle posizioni parametrali di tipo Super si accede da quelle di tipo ordinario dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. Il decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore posizione parametrale Super è esclusivamente quello maturato nella posizione parametrale ordinaria del medesimo livello professionale. In ogni caso di variazione di livello professionale di inquadramento, ai fini del passaggio alla superiore posizione parametrale Super nulla rilevano le frazioni temporali di servizio maturate nel livello professionale precedentemente rivestito. Conseguentemente, il periodo di 5 anni inizia a decorrere con l’attribuzione della posizione parametrale iniziale ordinaria del nuovo livello professionale assegnato. Ai fini della maturazione del periodo di 5 anni di cui sopra, sono considerati utili i periodi comunque retribuiti a termini di legge e di contratto, i periodi di assenza per malattia o infortunio indennizzati dai competenti istituti assicuratori. In caso di assunzione, ai presenti fini le frazioni di mese pari o superiori a 15 giornate calendariali sono considerate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. Per contro, non sono considerati utili i periodi di aspettativa non retribuiti e le giornate di prestazione non retribuite.
Tabella nuovi parametri e confluenze
Attuale | 01.10.2026 | ||
Q | 230 | Q | 220 |
8 | 204,67 | A1 | 200 |
7A | 184,41 | A2s | 184,41 |
7B | 175,36 | A2 | 175,36 |
6A | 166,84 | B1s | 166,84 |
6B | 159,15 | B1 | 159,15 |
5A | 151,29 | B2s | 151,29 |
5B | 144,86 | B2 | 144,86 |
4A | 138,57 | C1s | 138,57 |
4B | 134,36 | C1 | 134,36 |
3A | 130,07 | C2s | 130,07 |
3B | 124 | C2 | 127 |
2A | 123,51 | D1s | 126,8 |
2B | 111,11 | D1 | 115 |
1A | 100 | D2s | 104 |
1B | 88,38 | D2 | 90 |
J | 80 | D2 | 90 |
Inquadramento | Minimi dal 01.10.2026 | Minimi dal 01.01.2027 | Minimi dal 01.08.2027 | Minimi dal 01.12.2027 |
Quadri | € 3.579,00 | € 3.640,00 | € 3.708,00 | € 3.775,00 |
A1 | € 3.259,00 | € 3.315,00 | € 3.376,00 | € 3.438,00 |
A2S | € 3.010,00 | € 3.061,00 | € 3.118,00 | € 3.175,00 |
A2 | € 2.865,00 | € 2.914,00 | € 2.968,00 | € 3.022,00 |
B1S | € 2.729,00 | € 2.775,00 | € 2.827,00 | € 2.878,00 |
B1 | € 2.606,00 | € 2.650,00 | € 2.699,00 | € 2.748,00 |
B2S | € 2.480,00 | € 2.522,00 | € 2.569,00 | € 2.615,00 |
B2 | € 2.378,00 | € 2.418,00 | € 2.462,00 | € 2.507,00 |
C1S | € 2.277,00 | € 2.315,00 | € 2.358,00 | € 2.401,00 |
C1 | € 2.210,00 | € 2.247,00 | € 2.288,00 | € 2.329,00 |
C2S | € 2.141,00 | € 2.177,00 | € 2.217,00 | € 2.257,00 |
C2 | € 2.092,00 | € 2.127,00 | € 2.166,00 | € 2.205,00 |
D1S | € 2.088,50 | € 2.124,00 | € 2.163,00 | €2.202,00 |
D1 | € 1.900,00 | € 1.932,00 | € 1.967,00 | € 2.003,00 |
D2S | € 1.724,00 | € 1.753,00 | € 1.785,00 | € 1.817,00 |
D2 | € 1.500,00 | € 1.525,00 | € 1.553,00 | € 1.580,00 |
*In aggiunta indennità di funzione di euro 135,00 EDR e indennità integrativa mensile compresi nei minimi tabellari
Queste, inoltre, le maggiori novità riportate nell'accordo
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. 90 giorni calendariali per i livelli da D2 a B2S;
b. 180 giorni calendariali per i livelli da B1 a Q.
Orario di lavoro
A decorrere dal rinnovo del presente CCNL, la durata normale del lavoro effettivo è fissata in 38 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
Flessibilità
In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di realizzare la media dell'orario settimanale di lavoro:
- per singole settimane non consecutive con prestazioni lavorative giornaliere di durata normalmente non inferiore a 3 ore e non superiore a 10 ore;
- per periodi plurisettimanali consecutivi non superiori a 4 mesi, con prestazioni lavorative settimanali di durata non superiore a 48 ore settimanali ed altre, a compensazione, di minore durata.
Permessi retribuiti
In aggiunta alle 32 ore di permessi retribuiti per le ex festività è, inoltre, riconosciuto alla generalità dei lavoratori, un monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro (in sigla ROL) di 30 ore, utilizzabili dai lavoratori a titolo di permessi orari individuali/permessi ROL, fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.
Altri permessi retribuiti
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
I lavoratori donatori di sangue e donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti secondo le modalità previste dalla legge.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
- 2 giorni per ciascun esame universitario;
- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni con orario settimanale su 6 giorni e 22 giorni con orario settimanale su 5 giorni.
Indennità di vacanza contrattuale
Le Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNL, in caso di ritardo nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale”.
L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente. La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.
Indennità
- Indennità per operazioni tanatologiche: € 10,00 per l'addetto a turno alla camera mortuaria per l'esecuzione di operazioni tanatologiche, ivi comprendendovi i trattamenti conservativi, di ricomposizione e cosmesi sulla salma. Nelle realtà aziendali in cui le camere mortuarie sono dislocate in diverse zone del territorio, le parti aziendali possono ricercare e definire diverse modalità di corresponsione dell’indennità;
- Indennità per trattamenti conservativi: € 12,00 per ogni trattamento conservativo;
- Indennità per esumazioni ed estumulazioni programmate: l’indennità per ogni salma esumata o estumulata è da attribuirsi complessivamente alla squadra operativamente impegnata. L’indennità è stabilita in € 12,00 per esumazione effettuata con mezzi meccanici e per estumulazione e € 17,00 per esumazione effettuata senza ausilio di mezzi meccanici.
Premio di risultato e Elemento di Garanzia Retributiva
In sede aziendale potrà essere negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati obiettivamente, anche attraverso il ricorso ad eventuali comitati paritetici.
L’importo sarà pari a 216,00€ per l’anno 2026 e 216,00 € per l’anno 2027, corrispondente a 18,00€ per 12 mensilità e calcolati sul parametro medio 130,07. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo è proporzionalmente ridotto in relazione alla durata della prestazione, mentre nel caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, l’importo verrà erogato in proporzione ai mesi in forza nell’anno di riferimento con le competenze di fine rapporto.
Nelle imprese in cui non è istituito il premio di risultato è riconosciuta ai lavoratori un’erogazione una tantum a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominata Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.) annuo pro capite, pari 150,00 euro in proporzione ai mesi in forza nell'anno precedente. L’importo verrà erogato nel mese di marzo e dovrà essere riproporzionato per i lavoratori part-time in base all’orario contrattuale, nonché nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, sulla base dei mesi interi o frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato.
Scatti di anzianità
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità maturati nello stesso livello di inquadramento il cui ammontare è definito dalla tabella a seguire:
Livello | Importo | Importo massimo | Numero massimo |
Quadri | € 40,00 | € 400,00 | 10 |
A1 | € 29,50 | € 354,00 | 12 |
A2S | € 26,50 | € 318,00 | 12 |
A2 | € 26,50 | € 318,00 | 12 |
B1S | € 25,00 | € 275,00 | 11 |
B1 | € 25,00 | € 275,00 | 11 |
B2S | € 22,00 | € 242,00 | 11 |
B2 | € 22,00 | € 242,00 | 11 |
C1S | € 21,00 | € 210,00 | 10 |
C1 | € 21,00 | € 210,00 | 10 |
C2S | € 19,50 | € 195,00 | 10 |
C2 | € 19,50 | € 195,00 | 10 |
D1S | € 18,00 | € 180,00 | 10 |
D1 | € 18,00 | € 180,00 | 10 |
D2S | € 15,50 | € 155,00 | 10 |
D2 | € 15,50 | € 155,00 | 10 |
Gli scatti maturano con una cadenza triennale.
Indennità di cassa e maneggio di denaro
La percentuale del 5% viene innalzata al 6%.
Comporto
A decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL, il diritto alla conservazione del posto di lavoro cessa qualora il lavoratore raggiunga un periodo complessivo di 365 giorni di calendario, computando a tal fine anche gli eventi disciplinati secondo la normativa del precedente CCNL. Il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi durante l’arco temporale di 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.I periodi di ricovero ospedaliero anche in day hospital o di ospedalizzazione domiciliare, intervenuti nell’arco temporale dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso, debitamente certificati dalle strutture sanitarie competenti e comunicati tempestivamente e comunque non oltre il termine del relativo evento morboso, non si computano ai fini del raggiungimento dei periodi di conservazione del posto di cui al precedente comma 1, fino ad un massimo complessivo di 120 giorni di calendario nel medesimo arco temporale.
Retribuzione Malattia
A decorrere dal rinnovo del CCNL, durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS pari al 100% per l’intera durata del periodo di comporto.A fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia uguale o superiore al 4,7%, rilevato dall’azienda e comunicato alle Parti stipulanti il presente CCNL alla data del 31 dicembre di ciascun anno, l’azienda, nell’anno solare successivo, effettuerà, per ogni episodio di malattia o infortunio non sul lavoro di durata pari o inferiore a 5 giorni di assenza, le seguenti trattenute retributive, fatto comunque salvo quanto indennizzato dall’INPS:
a) a partire dal 6° evento morboso (ovvero dal 5° se le assenze complessivamente considerate hanno comunque già superato i 13 giorni di calendario anche non continuativi): trattenuta di 35 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all’orario di lavoro contrattuale individuale;
b) dal 9° evento morboso in poi: trattenuta di 45 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all’orario di lavoro contrattuale individuale;
c) a partire dal 12° evento morboso, in aggiunta alla misura precedente, le giornate di assenza verranno computate in via definitiva in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto.
Dimissioni per fatti concludenti
Il lavoratore che si assenti dal lavoro per 15 giorni continuativi di calendario senza fornire al datore di lavoro giustificazione, dal 16mo giorno può essere considerato dimissionario di fatto.
Preavviso
I termini di preavviso sono i seguenti:
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
Da D2 a B2S | 30 giorni | 60 giorni |
Da B1 a Q | 90 giorni | 180 giorni |
In caso di dimissioni, i termini di preavviso sono ridotti a metà. I suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario e decorrono dal 1° o dal 16 del mese.
Apprendistato professionalizzante
Fatti salvi i contratti di apprendistato già in corso, per i quali continua ad essere applicata la precedente disciplina contrattuale, a decorrere dall’entrata in vigore del rinnovo del presente CCNL, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli D2, D1, C2, C1, B2, B1, A2, A1 e Q.
La retribuzione dell’apprendista viene determinata come segue:
Livello | Durata totale | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo | |||
| Durata | Retribuzione | Durata | Retribuzione | Durata | Retribuzione | ||
D2 - D1 | 30 | 15 | 80% | 15 | 90% | - | - |
C2 | 30 | 12 | 75% | 12 | 85% | 6 | 90% |
C1 -Q | 36 | 12 | 85% | 12 | 90% | 12 | 95% |
Clausole elastiche
Le clausole elastiche devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero la sua durata, che non può comunque superare il limite del 40% della normale prestazione annua a tempo parziale. La modifica dell’orario di lavoro ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa vanno comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi e comportano una maggiorazione minima del 20% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Causali per i contratti superiori ai 12 mesi
Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
a. necessità di personale derivanti dall’assunzione di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità;
b. esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
c. lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
d. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
e. interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.);
f. interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;
g. punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall’attività di altri settori che non sia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate;
h. Lavoratori di età superiore a 50 anni.
Fondo EBIASP
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL.L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
Fondo Fondosani
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese. La quota una tantum di adesione al Fondo si intende assorbita nell’importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato. L’azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


