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Veneto, Trasporto merci: rinnovo SPRAV entro il 30 novembre
L'accordo del 7 settembre 2026 aggiorna le procedure per le imprese di autotrasporto e semplifica le deroghe orarie (Cod. CNEL I100)
Veneto, Trasporto merci: rinnovo SPRAV entro il 30 novembre
L'accordo del 7 settembre 2026 aggiorna le procedure per le imprese di autotrasporto e semplifica le deroghe orarie (Cod. CNEL I100)
Il 7 settembre 2026 Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e le organizzazioni sindacali di categoria Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL hanno sottoscritto un nuovo accordo che semplifica le procedure SPRAV, già previste dal Contratto collettivo regionale del 5 novembre 2018 e revisionate dagli accordi del 23 marzo e del 30 giugno 2022. Le procedure sono accessibili dalle imprese, artigiane e non artigiane, del settore autotrasporto merci che applicano integralmente la "Sezione artigiana" del CCNL e il CIRL, e che abbiano effettuato almeno un versamento delle quote EBAV al momento della presentazione dell'istanza alla Commissione paritetica.
La verifica delle condizioni di discontinuità dell'attività lavorativa del personale viaggiante (art. 11-bis CCNL) viene svolta dalla Commissione su istanza dell'impresa, trasmessa telematicamente alla SPRAV per il tramite dell'Associazione artigiana provinciale di riferimento. La verifica deve essere rinnovata alla scadenza del quadriennio per il personale viaggiante inquadrato nei profili A, B, C qualifica 3 ed E, F qualifica 2, ai fini dell'applicazione dell'orario di lavoro di 47 ore settimanali e della deroga dell'orario di lavoro. Lo stesso vale per il personale inquadrato nel profilo D qualifica 2, ai fini dell'estensione dell'orario dalle 39 ore alle 47 ore settimanali.
L'accordo regionale fissa al 30 novembre 2026 il termine perentorio per inviare all'Associazione l'istanza di rinnovo della verifica delle condizioni di discontinuità per le imprese con registrazione SPRAV valida fino al 31 dicembre 2025. La nuova registrazione avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 e per il quadriennio successivo. Analogamente, le imprese con efficacia quadriennale scaduta tra il 1° gennaio 2026 e il 7 settembre 2026 devono inviare l'istanza entro il 30 novembre 2026, con effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza della precedente registrazione.
L'intesa conferma le procedure SPRAV relative alla verifica dell'attività formativa in materia di sicurezza (art. 30 CCNL) per l'adibizione del personale viaggiante ad attività di carico e scarico, e alla registrazione delle assunzioni agevolate di personale viaggiante "neopatentato" (art. 11-ter CCNL). Le registrazioni già ultimate alla data del 7 settembre 2026 mantengono efficacia, mentre per ogni nuova adibizione o assunzione agevolata successiva le imprese devono utilizzare la nuova modulistica definita dall'accordo.
Viene mantenuta la procedura semplificata per l'utilizzo dei sistemi satellitari e l'installazione di impianti di videosorveglianza sui mezzi aziendali (art. 9 CIRL). Le registrazioni già ultimate alla data del 7 settembre 2026 mantengono efficacia, ma in caso di incremento di motrici e/o rimorchi o variazione dei sistemi di localizzazione satellitare successivi a tale data le imprese devono presentare nuovamente istanza alla SPRAV.
È introdotto inoltre l'obbligo per le imprese di valorizzare la qualifica dipendente "autista" nella denuncia mensile B01 EBAV, semplificando le comunicazioni poiché il dato viene raccolto in automatico dalla SPRAV per il tramite del flusso informatico EBAV. L'impresa, ricevuta la comunicazione di ultimazione della procedura di registrazione, è tenuta a consegnare a ciascun lavoratore l'informativa prevista dall'accordo, valorizzando la fattispecie per cui si è ottenuta la registrazione; per la procedura semplificata dei sistemi satellitari va consegnata anche l'informativa privacy.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
- Verbale di accordo 7/9/2026
- CIRL 5/11/2018
- CCNL 6/12/2024


