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Accordi per l'innovazione filiera automotive: termini e modalità presentazione domande
Al fine di sostenere nuovi progetti di ricerca e sviluppo nella filiera dell’automotive, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione (MIMIT - Decreto 17 settembre 2026)
Accordi per l'innovazione filiera automotive: termini e modalità presentazione domande
Al fine di sostenere nuovi progetti di ricerca e sviluppo nella filiera dell’automotive, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione (MIMIT - Decreto 17 settembre 2026)
Le agevolazioni sono destinate alle imprese di qualsiasi dimensione che abbiano almeno due bilanci approvati e svolgano attività industriali, artigiane, di servizi all’industria o di ricerca, rientranti tra quelle indicate dall’articolo 2195, numeri 1, 3 e 5, del codice civile.
I progetti possono essere presentati sia da una singola impresa sia in forma congiunta, con un massimo di cinque soggetti proponenti.
Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure al significativo miglioramento di quelli esistenti. Le iniziative devono contribuire all’innovazione della filiera automotive attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.
I progetti devono prevedere spese ammissibili comprese tra 5 e 40 milioni di euro, avere una durata tra 18 e 36 mesi ed essere avviati solo dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo diretto alla spesa e, su richiesta, di finanziamento agevolato.
L’intensità massima dell’aiuto è pari al:
- 50% dei costi ammissibili relativi alla ricerca industriale;
- 25% dei costi ammissibili relativi allo sviluppo sperimentale.
Il finanziamento agevolato può essere riconosciuto esclusivamente alle imprese e non può superare il 20% dei costi ammissibili del progetto.
Nel caso di progetti realizzati con una collaborazione effettiva tra almeno un’impresa e uno o più organismi di ricerca, il Ministero può riconoscere una maggiorazione del contributo diretto, entro i limiti previsti dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, fino a 10 punti percentuali per piccole e medie imprese e organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
L’accesso alle agevolazioni è subordinato alla sottoscrizione di un Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche che partecipano al cofinanziamento dell’iniziativa.
Per avviare la procedura negoziale è necessario presentare al Ministero la domanda di agevolazione corredata dalla scheda tecnica, dal piano di sviluppo del progetto e, in caso di partenariato, dal contratto di collaborazione tra i soggetti coinvolti.
Il soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile verifica preliminarmente la disponibilità delle risorse e svolge l’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, valutando:
- l’ammissibilità e le caratteristiche economico-finanziarie del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità previste dalla misura;
- la conformità alle disposizioni nazionali ed europee;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità e l’impatto dell’intervento;
- la pertinenza e la congruità delle spese previste.
Dopo la sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, i beneficiari devono trasmettere la documentazione necessaria per l’adozione del decreto di concessione.
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma del soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 novembre 2026.
La procedura informatica per la compilazione della domanda e della documentazione allegata sarà disponibile dall’11 novembre 2026 sul sito del soggetto gestore.
Le istanze trasmesse nella stessa giornata saranno considerate presentate nello stesso momento, indipendentemente dall’orario di invio.
Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande presentate nello stesso giorno, l’ammissione all’istruttoria avverrà sulla base di una graduatoria costruita considerando il punteggio attribuito all’indicatore di solidità economico-finanziaria, disciplinato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, del decreto. Il punteggio sarà determinato utilizzando i dati dichiarati dai proponenti nell’apposita dichiarazione sostitutiva prevista dall’allegato 5.
Ai soli fini della formazione della graduatoria, il Ministero non effettua una verifica istruttoria preventiva del punteggio dichiarato, che sarà invece controllato dal soggetto gestore durante la successiva fase di valutazione dei progetti ammessi all’istruttoria.
L’ammontare complessivo delle risorse disponibili per lo sportello agevolativo sarà definito entro il 20 novembre 2026, tenendo conto degli eventuali contributi finanziari delle amministrazioni che avranno sottoscritto gli Accordi quadro con il Ministero entro il termine del 16 novembre 2026.
di Anna Russo
Fonte normativa


