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CCNL Alimentari Conflavoro, aggiornamento dal 1° ottobre
L’intesa interviene sul contratto applicabile alle aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti (Cod. CNEL E01G)
CCNL Alimentari Conflavoro, aggiornamento dal 1° ottobre
L’intesa interviene sul contratto applicabile alle aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti (Cod. CNEL E01G)
Il 25 settembre 2026 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti, Settori Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.
L’intesa definisce gli importi degli scatti di anzianità, che maturano con cadenza biennale fino a un massimo di 5. Nel settore alimentare gli importi vanno da 34,00 euro per il livello 1S a 15,00 euro per il livello 6. Nel settore della panificazione variano da 22,00 euro per i livelli A1S e B1 a 15,00 euro per i livelli A4 e B4. Nelle imprese non artigiane sono compresi tra 55,00 euro per il livello Q e 22,50 euro per il livello 8. Per gli apprendisti artigiani l’importo è fissato in 10,00 euro. Gli scatti già maturati sono conservati e concorrono al raggiungimento del limite massimo di 5.
In caso di ritardo nel rinnovo del contratto spetta l’indennità di vacanza contrattuale, determinata applicando al minimo tabellare di ciascun livello una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente. L’importo viene riassorbito dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo.
Nelle imprese prive di premio di risultato è riconosciuto l’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), pari all’1% della retribuzione di fatto. L’erogazione è prevista per le aziende che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento della produttività, del rapporto tra fatturato e dipendenti oppure del valore aggiunto per dipendente. L’E.G.R. viene corrisposto nel mese di giugno dell’anno successivo.
È introdotta l’indennità di reperibilità, pari a 7,75 euro per ogni giornata feriale e a 10,33 euro per ogni giornata festiva. L’indennità di cassa e maneggio di denaro passa dal 6% al 7%.
Il periodo di prova è fissato in una durata compresa tra 1 mese per il livello 6 e 6 mesi per i livelli 1S e 1. Nelle imprese non artigiane, in caso di distribuzione dell’orario su sei giorni, i periodi di prova sono incrementati applicando il coefficiente 1,2, fino a un massimo complessivo di 180 giorni.
Per il trattamento economico della malattia, a decorrere dalla data di rinnovo, i lavoratori non in prova percepiranno una retribuzione, comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS, pari al 100% dal 4° giorno per gli eventi di durata pari o inferiore a 6 giorni e dal 1° al 180° giorno per gli eventi di durata superiore a 6 giorni. Per le imprese non artigiane l’integrazione è pari al 100% per 186 giorni di calendario in caso di anzianità fino a 5 anni. Per anzianità superiori a 5 anni, è pari al 100% per i primi 186 giorni e al 50% per i successivi 179.
Il periodo di comporto è fissato in 12 mesi di assenza nell’arco di 24 mesi consecutivi. Per le imprese non artigiane, la conservazione del posto è prevista per 186 giorni di calendario in caso di anzianità fino a 5 anni e per 365 giorni in caso di anzianità superiore a 5 anni.
Sono riconosciute 16 ore annue di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) alla generalità dei lavoraori, fruibili in blocchi di 4 o 8 ore. Nelle imprese non artigiane il monte annuo dei ROL è fissato in 76 ore, incrementate di ulteriori 8 ore per i lavoratori turnisti e, dal 1° gennaio 2027, di altre 4 ore. Le ferie sono stabilite nella misura di 173 ore annue.
Infine, sono individuate specifiche causali per la stipulazione di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale


