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Assegno di esodo: chiarimenti
L'Istituto fornisce indicazioni per la definizione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione di vecchiaia o anticipata in favore dei lavoratori che accedono al trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo avendo il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 (INPS - Circolare 29 settembre 2026, n. 104)
Assegno di esodo: chiarimenti
L'Istituto fornisce indicazioni per la definizione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione di vecchiaia o anticipata in favore dei lavoratori che accedono al trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo avendo il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 (INPS - Circolare 29 settembre 2026, n. 104)
I lavoratori che hanno il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 accedono al trattamento pensionistico in presenza di specifici requisiti minimi di età anagrafica, anzianità contributiva e importo soglia della pensione.
Nelle ipotesi di piani di esodo aziendali, per i quali sono previste prestazioni di accompagnamento alla pensione, occorre procedere all'accertamento in via prospettica della sussistenza dei requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico (vecchiaia o anticipata).
La pensione di vecchiaia, secondo le regole del sistema contributivo, si consegue con un’età anagrafica minima di 67 anni, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore all’importo dell’assegno sociale (cd. importo soglia), annualmente rivalutato. Si prescinde dal requisito dell'importo soglia se in possesso di un’età anagrafica pari a 71 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.
La pensione anticipata, in base al sistema contirbutivo, si consegue se:
- risulta maturata un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- in alternativa, al compimento del requisito anagrafico di 64 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione sia non inferiore a 3 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l’importo mensile dell’assegno sociale (cd. importo soglia) stabilito per il medesimo anno.
Le prestazioni erogabili in caso di percorsi aziendali di esodo (art. 4, L 28 giugno 2012, n. 92 per la cd. isopensione, art. 26, DLgs. 14 settembre 2015, n. 148 per l’assegno straordinario previsto per i Fondi di solidarietà bilaterali) sono finanziate interamente dai datori di lavoro anche con riferimento alla contribuzione da versare e sono riservate ai lavoratori, individuati da specifici accordi aziendali, che maturano, a carico della Gestione di ultima iscrizione, il diritto alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata entro il periodo massimo di durata dell’esodo (pari a 60 mesi per i Fondi di solidarietà bilaterali e pari a 48 mesi per la cd. isopensione od 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026), da determinare a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità.
Al fine di assicurare la piena funzionalità dell’accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, si deve procedere preliminarmente alla verifica che l’importo delle prestazioni, calcolato sulla base della contribuzione risultante alla data di accesso all’esodo e il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta alla medesima data, risulti non inferiore:
- all’importo dell’assegno sociale nel caso in cui l’assegno di esodo accompagni alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contribuzione;
- a 3 volte l’importo dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, nel caso in cui l’assegno di esodo accompagni alla pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva.
Conseguimento della pensione di vecchiaia
La valutazione della compatibilità fra l’importo della pensione di vecchiaia, che spetterebbe in base alle regole vigenti, e l’importo soglia deve essere effettuata prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’accesso all’esodo.
Ai fini della predetta valutazione, si deve utilizzare:
- l’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione calcolato con la contribuzione maturata fino alla data di accesso all’esodo e del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore alla medesima data;
- l’importo dell’assegno sociale vigente alla data di accesso all’esodo.
L'importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, alla data di accesso all’esodo, deve essere pari o superiore all’importo dell’assegno sociale vigente alla medesima data.
Conseguimento della pensione anticipata
Per la pensione anticipata con il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne non è previsto il requisito dell’importo soglia.
Diversamente, per l’accesso alla pensione anticipata al compimento di 64 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, la valutazione della compatibilità fra l’importo della pensione, che spetterebbe in base alle regole vigenti, e l’importo soglia deve essere effettuata prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’esodo.
Ai fini della predetta valutazione si deve utilizzare:
- l’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione calcolato con la contribuzione maturata fino alla data di accesso all’esodo e del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore alla medesima data;
- l’importo dell’assegno sociale vigente alla data di accesso all’esodo.
L'importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, alla data di accesso all’esodo, deve essere pari o superiore a 3 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l’importo dell’assegno sociale vigente alla medesima data.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



