(inquery)
Entra in vigore dal 1° ottobre 2026 il nuovo CIPL per l’Edilizia Industria di Caserta
Il 23 settembre 2026, si è sottoscritto, nella stesura definitiva, il rinnovo del CIPL per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell'ambito della provincia di Caserta (Cod. CNEL F012)
Entra in vigore dal 1° ottobre 2026 il nuovo CIPL per l’Edilizia Industria di Caserta
Il 23 settembre 2026, si è sottoscritto, nella stesura definitiva, il rinnovo del CIPL per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell'ambito della provincia di Caserta (Cod. CNEL F012)
In data 23 settembre 2026, tra l'ANCE Caserta e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, visti l'art. 38 del CCNL 21 febbraio 2025 e il precedente CIPL 30 settembre 2021, viene sottoscritto, nella stesura definitiva, il rinnovo del CIPL stipulato per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell'ambito della provincia di Caserta.
Il nuovo CIPL decorre dal 1° ottobre 2026 e scadrà il 30 settembre 2029.
Le Parti hanno concordato l'erogazione di una somma a titolo di una tantum pari a €. 150,00 da corrispondersi a tutti i lavoratori in forza dalla data di entrata in vigore del nuovo CIPL.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 CCNL edilizia, l'impresa, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.
Potranno, in alternativa, essere definite convenzioni per la fornitura del servizio mensa con terzi gestori.
Il pasto dovrà prevedere 1 primo, 1 secondo con contorno, 1 bevanda, frutta.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro per ciascun pasto consumato.
Nei cantieri in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione del servizio di mensa, e ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, agli operai sarà corrisposta, a decorrere dal 1° ottobre 2026, un'indennità sostitutiva di euro 7,50 giornaliere, pari a € 0,94 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia).
Per gli impiegati l'importo che sarà corrisposto a decorrere dal 1° ottobre 2026, sarà pari a euro 162,19 mensili.
Nella determinazione della già menzionata indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.
I suddetti importi sono utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.
L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.
A decorrere dal 1° ottobre 2026, l'indennità di trasporto a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extra urbano, per gli operai di produzione è fissata nella misura di euro 4,00 giornaliere, pari a euro 0,50 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia).
Per gli impiegati l'indennità è pari a euro 86,50 mensili.
Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.
I suddetti importi sono utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.
Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, nonché l'onere derivante dall'eventuale stipula di convenzioni, fermo restanti le condizioni di miglior favore.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui i lavoratori, per raggiungere il luogo di lavoro, fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa, dal proprio domicilio o dal punto di raccolta.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


