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CCNL Istituti Investigativi: individuato il nuovo Fondo sanitario
Previlavoro Italia è il nuovo Fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento per tutti i datori di lavoro e i lavoratori ai quali si applica il CCNL di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza (Cod. CNEL HV40)
CCNL Istituti Investigativi: individuato il nuovo Fondo sanitario
Previlavoro Italia è il nuovo Fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento per tutti i datori di lavoro e i lavoratori ai quali si applica il CCNL di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza (Cod. CNEL HV40)
Le Parti, A.I.S.S.,FEDERTERZIARIO,PIUSERVIZI, FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, nell’ambito dell’autonomia collettiva loro riconosciuta e nell’intento di assicurare ai lavoratori destinatari del CCNL un sistema di assistenza sanitaria integrativa adeguato, efficace e coerente con l’evoluzione del sistema di welfare contrattuale, hanno convenuto di modificare la disciplina contrattuale relativa all’assistenza sanitaria integrativa:
Pertanto, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo, il 10/9/2026, le Parti hanno aderito al Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa PreviLavoro Italia .
Al fine dell'iscrizione di dipendenti subordinati a tempo indeterminato a tempo pieno o con pari time, con esclusione dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente, il datore di lavoro verserà una quota annuale di € 129,00 al Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, in 12 rate mensili ciascuna di euro 10, 75, con le modalità stabilite dal regolamento.
Ai sensi del regolamento il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o attraverso il codice di riscossione ''PREV".
L’adesione al Fondo Sanitario è parte sostanziale del CCNL e la quota di contribuzione costituisce elemento della retribuzione globale lorda e del TEC.
L ’azienda che non aderisca al Fondo è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di imporlo pari ad €30,00, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del CCNL incompatibili con quanto previsto dal presente accordo con specifico riferimento all'individuazione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- Verbale di accordo 10/9/2026


