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Rimborso dei libri scolastici negli Studi Professionali
Dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2026 è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici relativi all’anno 2026/2027
Rimborso dei libri scolastici negli Studi Professionali
Dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2026 è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici relativi all’anno 2026/2027
Il contributo in oggetto è destinato ai lavoratori dipendenti di Studi Professionali iscritti al sistema EBIPRO/CADIPROF, che abbiano maturato al momento della richiesta almeno sei mesi di anzianità contributiva bilaterale in modo continuativo e regolare (art. 13 del CCNL Studi e Attività professionali). Inoltre l’iscritto deve possedere un contratto di lavoro in forza e risultare quindi con copertura attiva alla data di inoltro della domanda di rimborso.
Il genitore iscritto può inviare una sola domanda di rimborso potendo cumulare nella stessa anche più figli da censire nell’apposita sezione del programma di compilazione telematica. In caso di genitori iscritti entrambi all’Ente, la domanda per il medesimo figlio potrà essere presentata solo da uno dei due genitori.
La misura ha ad oggetto le spese dei libri scolastici dei figli frequentanti le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado, di competenza dell’anno scolastico 2026/2027.
Si intendono validi ai fini del rimborso anche i testi acquistati in formato digitale. Sono invece escluse spese accessorie quali copertine, spese di spedizione e qualsiasi altro onere aggiuntivo al libro di testo prescritto dall’istituto di provenienza del figlio.
I pagamenti eseguiti da soggetti pagatori diversi dalle figure ammesse (anche se facenti parte del nucleo familiare) vengono esclusi dal rimborso.
Salvo per i libri acquisiti in comodato d’uso, le mere copie delle disposizioni di pagamento quali bonifici, ricevute del pos (pagobancomat), non accompagnate dalle corrispondenti ricevute fiscali di spesa, non hanno alcuna validità ai fini del riconoscimento del contributo.
Quanto alle modalità di esborso, non sono ammessi strumenti che non rappresentano una riduzione netta di reddito per l’iscritto, non sono ammesse transazioni con strumenti quali ticket, voucher, coupon, gift-card, benefit da piani di welfare aziendale, fringe benefits, carta acquisti prepagata, acquisti con punti tessera, acquisti con crediti accumulati o simili.
In via eccezionale e solo nei casi in cui, in base alla normativa fiscale vigente, il venditore non sia tenuto a rilasciare documentazione fiscale attestante la spesa, è ammessa, in alternativa, una “attestazione di spesa” rilasciata dall’esercente, recante tassativamente: la data dell’acquisto, i dati identificativi del compratore e del figlio/studente, la descrizione dei beni acquistati, l’importo corrisposto per ciascun libro, i dati identificativi dell’esercente e il relativo timbro e firma.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale


