venerdì, 25 settembre 2026 | 09:32

Sicurezza sul lavoro: precisazioni sulla rateizzazione delle sanzioni

L'INL ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di concedere la rateizzazione della somma dovuta a seguito dell’ottemperanza alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza (INL - nota 18 settembre 2026 n. 2010)

Sicurezza sul lavoro: precisazioni sulla rateizzazione delle sanzioni

L'INL ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di concedere la rateizzazione della somma dovuta a seguito dell’ottemperanza alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza (INL - nota 18 settembre 2026 n. 2010)


L’art. 21, comma 2, del DLgs n. 758/1994 dispone che “quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”.

La corresponsione di tale somma costituisce, unitamente all’adempimento della prescrizione, condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione.

Ne consegue che al pagamento previsto non può essere applicato l’art. 26 della Legge n. 689/1981 e, pertanto, l’organo di vigilanza non è legittimato a concedere la relativa rateizzazione.

Diverso è il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice.

La natura e la disciplina del pagamento sono state, peraltro, oggetto di specifico esame da parte della Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità di dilazione del pagamento della somma in parola evidenziando altresì la necessità che il pagamento
intervenga nel termine perentorio previsto dalla disposizione (entro trenta giorni) ai fini dell’estinzione della contravvenzione.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, l'Ispettorato, con nota n. 8119 del 17 settembre 2019, ha affermato che il pagamento tardivo non estingue il reato e che la somma versata tardivamente non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda, concludendo per il rimborso delle somme versate tardivamente.


Tale conclusione è particolarmente significativa in quanto evidenza la netta separazione tra la procedura amministrativa e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice sottolineando come esse non siano fungibili.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato - precisa l'INL - l’organo di vigilanza non può rateizzare né dilazionare la somma dovuta. Il contravventore deve versarla integralmente entro il termine di 30 giorni previsto dalla disposizione.

di Francesca Esposito

Fonte normativa