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Edilizia Industria Pisa: firmato il nuovo CIPL
Sottoscritto, il 31 luglio 2026, il CIPL per le Imprese Edili della provincia di Pisa. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° agosto 2026 (Cod. CNEL F012)
Edilizia Industria Pisa: firmato il nuovo CIPL
Sottoscritto, il 31 luglio 2026, il CIPL per le Imprese Edili della provincia di Pisa. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° agosto 2026 (Cod. CNEL F012)
In data 31 luglio 2026, tra ANCE Pisa e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, si è stipulato il Testo Unico dell’Accordo Integrativo Provinciale al CCNL per le Imprese Edili della provincia di Pisa che sostituisce integralmente il CIPL del 23 gennaio 2023.
Il nuovo articolato contrattuale, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa decorrenza/durata, si applica a decorrere dal 1° agosto 2026 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2028.
L'impresa in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri e al luogo di residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.
Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.
In tal caso, l'impresa concorre al costo del pasto in ragione dell’80% del suo costo e comunque per un importo non superiore a€ 10,60 per ogni pasto consumato.
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa che, a partire dal 1° agosto 2026, viene aumentata ad € 5,60 giornaliere, pari a€ 0,70 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Il trattamento di cui sopra, compete anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.
A partire dal 1° agosto 2026 l’indennità reperibilità viene aumentata secondo gli importi di cui alla tabella che segue:
Indennità Giornaliera (euro lordi) | ||
16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore giorno festivo |
13,5 | 22,5 | 30,00 |
A partire dal 1° agosto 2026 è istituita l’indennità di guida a favore del dipendente che, in caso di trasferta, sia adibito alla guida di automezzi messi a disposizione dell’azienda e al trasporto di altre persone, secondo i seguenti importi:
- Per spostamenti da 11 a 29 km: 1,5 euro lordi al giorno.
- Per spostamenti da 30 a 49 km: 2,5 euro lordi al giorno.
- Per spostamenti superiori a 50 km: 3,5 euro lordi al giorno.
Il calcolo viene effettuato in funzione delle distanze chilometriche intercorrenti tra la sede dell'Azienda o del cantiere presso la quale è stato assunto (base per il calcolo delle distanze) e la sede del cantiere presso il quale viene comandato (percorso più breve su Google Maps), con esclusione per spostamenti nello stesso territorio comunale.
L’indennità di cui sopra è da intendersi complessiva e onnicomprensiva di ogni propria incidenza (già tenuta in considerazione in sede di quantificazione); pertanto detta indennità non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul Trattamento di Fine Rapport.
L’indennità verrà corrisposta con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo fino a concorrenza.
Congedo di paternità aggiuntivo
Al periodo di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, così come previsto dall’art. 2, co. 1 lett. c) DLgs 105/2022, se richiesto dal dipendente da fruirsi su richiesta del dipendente, vengono riconosciuti concessi ulteriori 3 giorni ulteriori retribuiti dall’azienda fruibili entro il terzo mese di vita del bambino.
Ad integrazione a quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile, al dipendente è riconosciuto n. 1 (uno) giorno aggiuntivo di congedo retribuito, interamente a carico dell’impresa, in caso di decesso di un parente entro il terzo grado ovvero di un affine.
Il suddetto giorno si aggiunge ai permessi già previsti ed è fruibile entro e non oltre tre mesi dall’evento luttuoso, nel rispetto delle modalità e degli obblighi di comunicazione previsti per il congedo per lutto.
Le Parti, a parziale modifica di quanto previsto nel precedente CIPL del 24 gennaio 2023, hanno previsto il riconoscimento a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Pisa secondo i seguenti scaglioni di anzianità di iscrizione:
- Aziende iscritte da 5 a 10 anni e regolari nei versamenti negli ultimi 3 anni è stabilito un riconoscimento premiale annuale pari alla riduzione sino al massimo del 3% dei contributi versati
- Aziende iscritte da oltre 10 anni e regolari nei versamenti negli ultimi 5 anni è stabilito un riconoscimento premiale annuale pari alla riduzione sino al massimo del 6% dei contributi versati
La premialità verrà erogata entro il 31 dicembre di ogni anno per il periodo 1° ottobre anno precedente - 30 settembre anno in corso. L’importo del premio verrà calcolato sui contributi versati dall’ottobre dell’anno precedente al settembre dell’anno in corso.
Il premio viene riconosciuto anche alle imprese che si iscrivono in corso di anno e in grado di certificare analoga anzianità di iscrizione e regolarità di versamenti maturati presso altre Casse Edili. Anche a queste imprese il premio verrà erogato al 31 dicembre calcolando sui contributi versati alla Cassa Edile di Pisa dall’ottobre dell’anno precedente al settembre dell’anno in corso.
Contribuzione alla Cassa Edile della provincia di Pisa
La tabella delle contribuzioni dovute alle imprese in favore della Cassa Edile a partire dal 1° gennaio 2026 è la seguente:
TITOLO | a carico ditta | a carico operaio | TOTALE |
Contributo Cassa Edile | 1,8750% | 0,3750% | 2,2500% |
Quota Adesione Contratt. Territoriale | 0,6100% | 0,6100% | 1,2200% |
Quota Adesione Contratt. Nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Fondo Nazionale APE | 2,7500% | 2,7500% | |
Fondo Sanitario Nazionale | 0,6000% | 0,6000% | |
Fondo L.81/08 | 0,4000% | 0,4000% | |
Fondo Prepensionamenti | 0,2000% | 0,2000% | |
Fondo qualificazione formazione competenze professionali dei lavoratori | 0,2000% | 0,2000% | |
Contributo Formazione (Scuola Edile) | 0,5000% | 0,5000% | |
Contributo Sicurezza (CPT) | 0,5000% | 0,5000% | |
TOTALE | 7,8572% | 1,2072% | 9,0644% |
Fondo Sanitario Impiegati | 0,2600% | 0,2600% |
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


