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Telecomunicazioni: assegno straordinario per gli iscritti all’ex Fondo speciale telefonici
L'Inps illustra i requisiti specifici previsti per l’accesso all’assegno straordinario per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (INPS - circolare 23 settembre 2026 n. 101)
Telecomunicazioni: assegno straordinario per gli iscritti all’ex Fondo speciale telefonici
L'Inps illustra i requisiti specifici previsti per l’accesso all’assegno straordinario per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (INPS - circolare 23 settembre 2026 n. 101)
Assegno straordinario dei lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici
L’ex Fondo speciale telefonici è stato soppresso dal 1° gennaio 2000 e, a partire da tale data, il personale del settore è iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) con separata evidenza contabile. L’ex Fondo ha conservato la natura di Fondo sostitutivo dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), con la conseguente continuità applicativa delle norme vigenti al momento della relativa soppressione, comprese le disposizioni che disciplinano il trasferimento delle contribuzioni in altre gestioni previdenziali, compresa la gestione ordinaria del FPLD.
Considerato che l’assegno straordinario in argomento è rivolto specificamente ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni, che in generale risulta destinatario della normativa previgente alla soppressione dell’ex Fondo speciale telefonici, per garantire un trattamento omogeneo a tutti i lavoratori del settore, tra i destinatari dell’assegno straordinario sono ricompresi anche i lavoratori con contribuzione accreditata all’ex Fondo speciale telefonici.
Inoltre, nei confronti di coloro che erano già iscritti all’ex Fondo speciale telefonici al 1° gennaio 2000, per il calcolo della pensione, continuano ad applicarsi le regole vigenti prima della soppressione dell’ex Fondo speciale telefonici e le posizioni dei medesimi lavoratori sono confluite nell’apposita evidenza contabile del FPLD, mentre i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000 sono automaticamente iscritti al FPLD.
L’ex Fondo speciale telefonici (ora gestione contabile separata del FPLD) rientra tra le gestioni previdenziali rilevanti ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario. Pertanto, coloro che continuano a essere iscritti all’ex Fondo speciale telefonici possono accedere all’assegno straordinario finalizzato all’accesso alla pensione a carico dell’ex Fondo speciale telefonici, a condizione che il diritto a pensione risulti perfezionato sulla base della sola contribuzione accreditata nel Fondo medesimo. Resta fermo che, qualora si intendano valorizzare anche periodi contributivi accreditati presso altre gestioni previdenziali, inclusi eventuali periodi contributivi accreditati nel FPLD, l’interessato deve avvalersi degli ordinari istituti di ricongiunzione dei periodi assicurativi previsti, secondo le rispettive disposizioni e in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Ulteriori requisiti previsti per il lavoratore
L’accesso all’assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell’AGO inclusa, ove prevista, la c.d. finestra mobile.
I contributi eventualmente versati per i medesimi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta.
Non può essere accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa domanda, di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dal datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore. Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
Domanda di assegno straordinario
La domanda di assegno straordinario del Fondo di solidarietà deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro in modalità telematica attraverso il “Portale prestazioni esodo”. La domanda può essere trasmessa a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore interessato. Il datore di lavoro deve preventivamente compilare e sottoscrivere il modello cartaceo (“AP160”), reperibile nel sito istituzionale www.inps.it. Il modello deve essere sottoscritto anche dal lavoratore e conservato a cura del datore di lavoro.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario è a carico del datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, Estratto Conto Certificativo - ECOCERT). Non sono, pertanto, previste le verifiche dei requisiti e del calcolo dell’importo a carico dell’Istituto come per le prestazioni di esodo.
Le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto, prima di procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario, devono verificare la cessazione del rapporto di lavoro e la contribuzione accreditata in favore del lavoratore all’atto della cessazione medesima, segnalando al datore di lavoro e al lavoratore interessato eventuali discordanze tra i dati indicati nella domanda e quanto verificato. Non si deve procedere alla liquidazione della domanda di assegno straordinario nel caso in cui, dalle verifiche effettuate dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, il lavoratore non ha i requisiti per accedere all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà.
Al momento della presentazione della domanda telematica, il datore di lavoro deve indicare, in base alle verifiche dei requisiti preventivamente effettuate dallo stesso, se l’assegno straordinario sia finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico a carico della gestione contabile separata dell’ex Fondo speciale telefonici o a carico del FPLD.
A tale fine, qualora il lavoratore, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sia destinatario delle norme pensionistiche dell’ex Fondo speciale telefonici, il datore di lavoro deve indicare nella domanda:
- Tipologia “AGO” nell’ipotesi in cui l’assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico del FPLD e l’interessato intenda trasferire in tale gestione la contribuzione maturata nell’ex Fondo speciale telefonici, avvalendosi della ricongiunzione o della costituzione della posizione assicurativa; la domanda di assegno straordinario è, quindi, istruita e definita nel FPLD successivamente all’accoglimento della relativa domanda di trasferimento della contribuzione presentata con le modalità previste dalla normativa vigente. La domanda di costituzione della posizione assicurativa può essere utilmente inoltrata nei trenta giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro comportante l’iscrizione all’ex Fondo speciale telefonici; la domanda è acquisita e definita come se fosse presentata alla data di cessazione dal servizio (data di perfezionamento del requisito richiesto).
La dichiarazione preventiva di costituzione di posizione assicurativa, prevista per i lavoratori iscritti all’ex Fondo speciale telefonici, che intendono accedere nel FPLD alle prestazioni di esodo, non è necessaria per l’accesso all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà, in quanto non deve essere effettuata da parte dell’Istituto alcuna verifica preventiva sia sui requisiti per il diritto sia sul calcolo dell’importo prima della presentazione della domanda di esodo.
Le Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di verificare l’avvenuta presentazione della domanda telematica di trasferimento e, se presente, devono attendere la relativa definizione prima di procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario;
- Tipologia “Fondo Speciale” nell’ipotesi in cui l’assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico dell’ex Fondo speciale telefonici e l’interessato non intenda avvalersi degli istituti di trasferimento della contribuzione verso il FPLD; la domanda di assegno straordinario è, quindi, istruita e definita nell’ex Fondo speciale telefonici.
Il datore di lavoro deve versare la contribuzione correlata nella gestione dove è stato definito l’assegno straordinario.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti all’ex Fondo speciale telefonici
L’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata, devono essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, il seguente nuovo codice: ET.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale è indicato l’importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33%. Per consentire l’esatta assegnazione dei dati nell’estratto conto è, inoltre, necessario valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento <Settimana>.
La valorizzazione dei suddetti elementi genera nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente nuovo codice: M140.
In corrispondenza di tale codice, vengono indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


