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Rinnovo Edilizia Industria Firenze: rivalutate, da settembre, tutte le indennità
Dal 1° settembre 2026 decorrono i nuovi valori delle indennità previste dall’accordo di rinnovo del CIPL per i lavoratori dell’Industria Edile di Firenze firmato il 30 luglio 2026 (Cod. CNEL F012)
Rinnovo Edilizia Industria Firenze: rivalutate, da settembre, tutte le indennità
Dal 1° settembre 2026 decorrono i nuovi valori delle indennità previste dall’accordo di rinnovo del CIPL per i lavoratori dell’Industria Edile di Firenze firmato il 30 luglio 2026 (Cod. CNEL F012)
Come noto, il 30 luglio 2026, tra la ANCE Firenze e le OO.SS. Territoriali - FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL - si è sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini nella Provincia di Firenze, la cui decorrenza va dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2028, con la precisazione che tutte le indennità ivi previste decorrono dal 1° settembre 2026.
Di seguito, i nuovi valori
Ai fini dell'indennità di trasporto, le parti concordano di riconoscere €. 0,41 per ogni ora lavorata agli operai e €. 71,00 per ogni mese lavorato per gli impiegati. Tale indennità, considerata come indennità di disagio, sarà riconosciuta indipendentemente dalla distanza casa-lavoro e non è dovuta qualora si utilizzi un mezzo aziendale per lo spostamento nel tragitto casa-lavoro.
È riconosciuto a tutti i lavoratori, operai e impiegati, il diritto al servizio di pasto caldo, indipendentemente dalla peculiarità del luogo di lavoro, nelle seguenti modalità:
1. mensa in cantiere o catering con locale mensa adeguato, come previsto dalla normativa vigente, per un importo a carico dell'azienda massimo di €. 9,30;
2. in trattoria, per un importo a carico dell'azienda massimo di €. 11,70;
3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti, è riconosciuta l'indennità sostitutiva di mensa pari a €. 1,00 per ogni ora lavorata per gli operai.
La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo, se predisposto dall'azienda, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio per problemi alimentari, indipendentemente dall'organizzazione del cantiere e dalle esigenze dell'azienda. Tale importo per gli impiegati è pari a €. 140,00 per ogni mese lavorato.
Indennità di trasferta o diaria
A partire dal 1° settembre 2026 la diaria sarà come di seguito riconosciuta:
All'operaio che temporaneamente presta la propria opera fuori dal luogo ove ha sede l'azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, spetta una diaria calcolata sulla retribuzione tabellare nelle seguenti misure di maggiorazione:
- 15% per spostamenti da 21 a 40 km;
- 19% per spostamenti da 41 a 80 km;
- 22% per spostamenti oltre 81 km.
Si specifica quanto segue:
1. corresponsione della misura del 15% per tutti i lavoratori che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbano percorrere una distanza maggiore di 21 km ma non superiore a 40 km dal luogo di assunzione o sede aziendale, computata su andata e ritorno;
2. corresponsione della misura del 19% per tutti i lavoratori che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbano percorrere una distanza maggiore di 41 km ma non superiore a 80 km dal luogo di assunzione o sede aziendale, computata su andata e ritorno;
3. corresponsione della misura del 22% per tutti i lavoratori che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbano percorrere una distanza maggiore di 81 km dal luogo di assunzione o sede aziendale, computata su andata e ritorno.
Nei casi previsti ai punti precedenti, verranno inoltre rimborsate ai lavoratori le spese di viaggio per recarsi sul lavoro. Con mezzo proprio, il rimborso verrà corrisposto secondo le tabelle ACI riferite alla tipologia di mezzo usato. Con mezzo pubblico, verrà corrisposto il rimborso dell'abbonamento di viaggio per i mezzi pubblici, sia urbani che extraurbani, oltre ad un incentivo “green" pari a €. 0,20 orario. La diaria di cui ai punti precedenti non è dovuta quando il lavoratore venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
Nel caso di utilizzo da parte dei lavoratori dei mezzi di trasporto messi a disposizione dall'azienda, questi dovranno essere coperti con polizza assicurativa kasko e, comunque, in caso di diversa copertura assicurativa, non è attribuita al lavoratore la responsabilità per danni al mezzo in caso di sinistro, fatto salvo il caso di colpa grave o dolo accertati da organi competenti.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


