venerdì, 11 settembre 2026 | 11:04

Rinnovato lo Statuto del Fondo Pensione Fondenergia

In vigore dal 30 luglio 2026 il nuovo Statuto del Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione del settore Energia (Cod. CNEL B254 e B282)

Rinnovato lo Statuto del Fondo Pensione Fondenergia

In vigore dal 30 luglio 2026 il nuovo Statuto del Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione del settore Energia (Cod. CNEL B254 e B282)

Possono essere destinatari del Fondo di Pensione Complementare a Capitalizzazione del settore Energia, FONDENERGIA:

a) i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro regolato dal CCNL per i settori Energia e Petrolio, oppure dal CCNL Attività Minerarie, come da accordi specifici per le Aziende associate ad Assorisorse, nonché dal CCNL unico del settore Gas Acqua, come da accordi specifici per le Aziende associate a Proxigas - Associazione Nazionale Industriali Gas ed Assogas e/o dagli accordi collettivi aziendali;

b) i lavoratori dipendenti da società appartenenti a settori diversi da quelli indicati al precedente punto a) che siano controllate da aziende che abbiano partecipato alla stipulazione delle fonti istitutive o da aziende associate al Fondo.

c) i lavoratori dipendenti dalle associazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) stipulanti i CCNL di cui al punto a) del presente articolo, ove previsto dalle rispettive fonti istitutive e, previo accordo, i dipendenti del Fondo.

d) i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, dei soci del Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.


L’adesione al Fondo può avvenire tramite: modalità esplicita, automatica e contrattuale:

- L’adesione esplicita al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

- In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

- L’adesione contrattuale al Fondo avviene a seguito del versamento del contributo previsto dalle fonti istitutive di riferimento a carico del datore di lavoro. Il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione contrattuale, nonché il comparto a cui affluiscono i relativi contributi.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale