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Nuovo Statuto del Fondo Cometa
In vigore dal 29 luglio 2026 il nuovo Statuto del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini
Nuovo Statuto del Fondo Cometa
In vigore dal 29 luglio 2026 il nuovo Statuto del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini
Il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini”, in forma abbreviata “COMETA” ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Sono destinatari del Fondo:
- i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL per l'industria metalmeccanica e per l'installazione di impianti nonché dal CCNL del settore orafo-argentiero industria.
- i lavoratori dipendenti per i quali operi l’adesione automatica in via residuale, in assenza di una forma pensionistica collettiva di riferimento ovvero di una forma pensionistica collettiva idonea a ricevere adesioni automatiche;
- gli aderenti taciti ossia i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dalla normativa vigente, circa il conferimento del TFR maturando.
Al Fondo possono essere aderenti i lavoratori dei settori industriali che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse Organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti ed individuati nell'ambito delle seguenti categorie: odontotecnici, orafi e argentieri. L'adesione al Fondo di tali lavoratori, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente concordata, per ciascun settore, tra le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione. L'adesione al Fondo deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e portata a conoscenza della COVIP insieme con l'indicazione del contratto collettivo che ha disposto l'estensione.
Inoltre possono aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, degli aderenti e dei beneficiari.
L’adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:
a) adesione esplicita;
b) adesione automatica;
c) adesione contrattuale, che si perfeziona a seguito del versamento dei contributi.
L’adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione, il comparto di assegnazione provvisoria, nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale


