(inquery)
Contratti di solidarietà: indicazioni sulla fruizione dello sgravio contributivo
Sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025 (INPS - messaggio 8 settembre 2026 n. 2758)
Contratti di solidarietà: indicazioni sulla fruizione dello sgravio contributivo
Sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025 (INPS - messaggio 8 settembre 2026 n. 2758)
Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive di cui all’articolo 6 del DL n. 510/1996 mediante le operazioni di conguaglio previste. Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti. La procedura per la fruizione della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territorialmente competente dell’INPS, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L972”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”;
- nell’elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 dicembre 2026.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
di Francesca Esposito
Fonte normativa
- INPS - messaggio 8 settembre 2026 n. 2758


