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EVR Edilizia Ferrara - Importi e scadenze
Le Aziende possono procedere, entro il mese di settembre 2026, alla verifica interna ai fini dell’erogazione ridotta o nulla dell’EVR
EVR Edilizia Ferrara - Importi e scadenze
Le Aziende possono procedere, entro il mese di settembre 2026, alla verifica interna ai fini dell’erogazione ridotta o nulla dell’EVR
Come noto, in data 1° luglio 2026, le Parti territoriali di Ferrara per i settori dell’Edilizia Industria, Artigiana e Cooperative - ANCE, CNA COSTRUZIONI, CONFARTIGIANATO, LEGACOOP ESTENSE, CONFCOOPERATIVE, AGCI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL - hanno determinato l’EVR da valere per il periodo luglio 2026 – giugno 2027
La verifica fatta in tale sede, ha evidenziato il risultato positivo di 3 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’E.V.R. territoriale, pari al 75%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori.
Stante l’esito parzialmente positivo delle verifiche provinciali, nel corso del mese di settembre 2026, le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:
Indicatore |
a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edili (per le imprese con dipendenti operai nell’anno edile precedente quello di erogazione) |
b) Volume d’affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa da presentare all’amministrazione finanziaria |
c) Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati) |
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da luglio 2026 a giugno 2027 compresi, sarà pari ai seguenti:
Liv. | E.V.R. 2026 Impiegati (Valori mensili) | E.V.R. 2026 operai (Valori orari) |
8 | 68,49 | - |
7 | 53,72 | - |
6 | 48,35 | - |
5 | 40,29 | 0,23 |
4 | 37,61 | 0,22 |
3 | 34,92 | 0,20 |
2 | 31,43 | 0,18 |
1 | 26,86 | 0,16 |
Nel caso di aziende la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da luglio 2026 a giugno 2027 compresi, sarà pari ai seguenti:
Liv. | E.V.R. 2026 Impiegati (Valori mensili) | E.V.R. 2026 operai (Valori orari) |
8 | 34,25 | - |
7 | 26,86 | - |
6 | 24,18 | - |
5 | 20,15 | 0,12 |
4 | 18,81 | 0,11 |
3 | 17,46 | 0,10 |
2 | 15,72 | 0,09 |
1 | 13,43 | 0,08 |
Tali aziende, entro il 30 settembre p.v. dovranno inviare apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile di Ferrara. La comunicazione deve contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’E.V.R. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’E.V.R. potranno richiedere un confronto con l’impresa che potrà avvalersi dell’assistenza dell’associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato. Gli incontri andranno comunque effettuati entro il 20 ottobre.
Per l’anno in corso, l’erogazione dell’E.V.R. avverrà a partire dal mese di ottobre. Le quote di E.V.R. relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026 e calcolate sulla base delle presenze registrate nei medesimi mesi, saranno rispettivamente erogate nei periodi di paga di ottobre, novembre e dicembre 2026, unitamente alle quote di competenza di E.V.R. di quei mesi.
Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, la verifica aziendale che rileva ai fini della eventuale corresponsione dell'EVR è quella effettuata dall'impresa utilizzatrice per la generalità dei propri dipendenti diretti. L'impresa utilizzatrice, in caso di propria verifica aziendale negativa o parzialmente negativa, dovrà pertanto dare idonea informativa all'agenzia di somministrazione per gli adempimenti conseguenti.
Le imprese di nuova costituzione, quelle attive da meno di 4 anni, per le quali è di conseguenza impossibile il confronto tra i due trienni di riferimento, e le aziende di altre province (esclusivamente per i lavoratori assunti in loco e quindi soggetti al contratto integrativo di Ferrara) erogheranno l’E.V.R. basandosi sull’importo massimo derivante dalla verifica territoriale dell’andamento congiunturale del settore.
Le Parti ribadiscono che la corretta applicazione dell’accordo 1° luglio 2026 da parte delle imprese costituisce condizione per accedere alle agevolazioni contributive, alle premialità, e alle eventuali aliquote contributive ridotte previste dai contratti collettivi territoriali, ciò ai fini dei versamenti cassa edile.
di Connie Ronga
Fonte Contattuale


