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Firmato il nuovo CIPL per gli Impiegati Agricoli di Bologna
In data 29 giugno 2026 si è sottoscritto il nuovo articolato contrattuale da applicare agli Impiegati Agricoli della provincia di Bologna con decorrenza gennaio 2026 – dicembre 2029 (Cod. CNEL A021)
Firmato il nuovo CIPL per gli Impiegati Agricoli di Bologna
In data 29 giugno 2026 si è sottoscritto il nuovo articolato contrattuale da applicare agli Impiegati Agricoli della provincia di Bologna con decorrenza gennaio 2026 – dicembre 2029 (Cod. CNEL A021)
Il giorno 29 giugno 2026, tra CONFAGRICOLTURA di Bologna, COLDIRETTI di Bologna, CIA Agricoltori Emilia Centro, CIA - Agricoltori di Imola, Associazione Provinciale Dirigenti, Quadri e Impiegati dell’Agricoltura - aderente alla CONFEDERDIA e FAI-CISL Area Metropolitana Bolognese, UILA Territoriale di Bologna, FLAI-CGIL Bologna e Imola, si è sottoscritto il Contratto Provinciale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli valevole per la provincia di Bologna
Il nuovo CIPL, che decorre dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029, ha previsto le seguenti novità
- Retribuzione
Agli impiegati ed ai quadri della provincia di Bologna competerà un aumento da applicarsi sul totale lordo mensile vigente al 31 dicembre 2025. Tale aumento è stabilito nella misura del 5,5% per tutte le categorie. Tale aumento è corrisposto in due soluzioni, con decorrenza la prima, pari al 3,5%, dal 1° luglio 2026 e la seconda, pari al 2%, dal 1° gennaio 2027.
Le parti convengono di arrotondare lo stipendio tabellare contrattuale mensile all’euro superiore o inferiore, a seconda del supero o meno dei 50 centesimi di euro.
- Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile - amministrativo, una indennità mensile, con particolare riferimento alle aziende vitivinicole, orticole e vivaistiche, nella misura di € 85,00 e con decorrenza dal 1° gennaio 2027.
Detta indennità non compete qualora si tratti di mansione occasionale. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile.
L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.
- Orario - Maggiorazioni orario in aziende Agrituristiche
In ragione delle peculiarità del settore agrituristico ed in relazione all’orario ordinario di lavoro, le parti reputano opportuno che aziendalmente, se del caso in ragione della ripetitività del ricorso ad orari eccedenti l’ordinario e comunque nei limiti di 300 ore annue, sia individuata, per iscritto e previo apposito accordo, una indennità mensile rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


