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Lavoratori esposti all'amianto nei cantieri navali: entro il 5 settembre la domanda di indennizzo
Scade il prossimo 5 settembre il termine per presentare la domanda di indennizzo relativa alle annualità 2024 e 2025 per i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali. L'Istituto ha definito le modalità e la modulistica di presentazione della domanda di accesso all'indennità (INAIL - Circolare 7 agosto 2026 n. 36)
Lavoratori esposti all'amianto nei cantieri navali: entro il 5 settembre la domanda di indennizzo
Scade il prossimo 5 settembre il termine per presentare la domanda di indennizzo relativa alle annualità 2024 e 2025 per i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali. L'Istituto ha definito le modalità e la modulistica di presentazione della domanda di accesso all'indennità (INAIL - Circolare 7 agosto 2026 n. 36)
Il Fondo per le vittime dell'amianto , istituito dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, eroga, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, un'indennizzo in favore dei lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali e abbiano fruito delle misure di CIG straordinaria e pensionamento anticipato.
Per le domande di indennizzo già presentate relative all'anno 2023 restano valide le disposizioni approvate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con i decreti del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024.
Con il decreto 28 luglio 2026, n. 765, lo stesso Ministero ha disciplinato le condizioni, i requisiti e le modalità di accesso all'indennizzo da parte dei lavoratori interessati e dai loro eredi per le annualità 2024 e 2025. L'INAIL ha definito le modalità di presentazione della domanda.
I soggetti legittimati ad accedere al Fondo devono presentare domanda all’Inail all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 luglio 2026. Il decreto è stato pubblicato nella sezione "pubbllicità legale" del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 6 agosto 2026, pertanto la domanda deve essere presentata entro il 5 settembre 2026.
I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.
Restano valide le domande già presentate per le suddette annualità ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 luglio 2024.
I lavoratori e gli eredi, unitamente alla domanda di accesso al Fondo, devono trasmettere all’Inail:
1. copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
2. apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto da parte della società partecipata pubblica soccombente a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
Le società partecipate pubbliche, unitamente alla domanda di accesso al Fondo, devono trasmettere:
1. copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
2. quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei lavoratori in argomento, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella suddetta sentenza esecutiva o verbale.
Al momento dell’invio della domanda all’Inail, il lavoratore o i suoi eredi devono darne contestuale comunicazione alla società partecipata pubblica debitrice.
Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società, nei confronti dei lavoratori o dei loro eredi, contestualmente alla domanda di accesso diretto al Fondo.
Per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.
L’accesso al Fondo è precluso:
- ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società
partecipata pubblica;
- ai lavoratori a cui, al momento dell’invio della domanda, non sia stata riconosciuta dall’Inail la patologia asbesto-correlata, ai sensi dell’articolo 13,
comma 7, della Legge 27 marzo 1992, n. 257.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
- INAIL - Circolare 7 agosto 2026 n. 36
Rassegna stampa
- iQnotizie - Indennità per i lavoratori esposti all'amianto nei cantieri navali, del 06 agosto 2026, di Ciro Banco


