(inquery)
Misure urgenti contro il caro petrolio
Il DL n. 153 del 26 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197/2026, introduce misure urgenti per fronteggiare il perdurante incremento dei prezzi dei prodotti energetici
Misure urgenti contro il caro petrolio
Il DL n. 153 del 26 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197/2026, introduce misure urgenti per fronteggiare il perdurante incremento dei prezzi dei prodotti energetici
Accisa sul gasolio e sui carburanti paraffinici
Dal 27 agosto al 5 settembre 2026, l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è fissata in 532,90 euro per mille litri.
Per lo stesso periodo, la medesima aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, compreso l’HVO, e al biodiesel immessi in consumo tal quali come carburanti, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
La misura comporta oneri stimati in 105,6 milioni di euro per il 2026 e in 1,2 milioni di euro per il 2028. Il decreto aggiorna inoltre da 364,1 a 386,2 milioni di euro l’importo previsto dalla precedente disciplina emergenziale in materia di autotrasporto, con un onere aggiuntivo di 22,1 milioni di euro per il 2026.
Versamento anticipato per i grandi gruppi energetici
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le società energetiche di grandi dimensioni sono tenute a effettuare un versamento anticipato commisurato alle ritenute e alle imposte sostitutive dovute sui dividendi deliberati nell’esercizio precedente a quello della loro effettiva corresponsione.
L’obbligo riguarda le società residenti in Italia che:
- sono società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- hanno conseguito, sulla base dell’ultimo bilancio consolidato approvato, ricavi complessivi superiori a 20 miliardi di euro;
- svolgono, direttamente o tramite società comprese nel perimetro di consolidamento, attività nel settore energetico.
Rientrano tra le attività rilevanti l’estrazione, la produzione, l’importazione, la raffinazione, la trasformazione, lo stoccaggio, il trasporto, la distribuzione, la commercializzazione e la vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale, altri prodotti energetici ed energia elettrica.
Ai fini della soglia dei ricavi rilevano le attività effettivamente esercitate dalle imprese del gruppo, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
Il versamento anticipato è pari al 39% dell’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute se gli utili deliberati fossero stati corrisposti nello stesso esercizio della deliberazione. Il calcolo deve tenere conto della natura dei percettori e del regime fiscale applicabile alla data della deliberazione.
Modalità e termini del versamento
Il versamento deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità previste per i versamenti tributari. In sede di pagamento non è ammessa la compensazione.
Le successive modifiche alla data o alle modalità di corresponsione degli utili non fanno venir meno l’obbligo. In caso di revoca, totale o parziale, della delibera di distribuzione, la quota riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione diventa un credito immediatamente utilizzabile in compensazione, senza i limiti annuali ordinari, oppure può essere richiesta a rimborso.
Al momento della corresponsione effettiva degli utili, alla società è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari alle somme effettivamente versate in anticipo. Il credito può essere utilizzato per ridurre le ritenute e le imposte sostitutive dovute sulla medesima distribuzione.
Per le imposte sostitutive applicate dagli intermediari, la società deve comunicare la quota di credito riferibile agli utili corrisposti. Gli intermediari utilizzano tale quota per ridurre le somme da versare all’erario.
L’eventuale credito residuo può essere utilizzato immediatamente in compensazione o richiesto a rimborso. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il versamento anticipato non modifica il presupposto, le aliquote o le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive. La parte eccedente il credito d’imposta resta dovuta secondo le modalità ordinarie al momento della corresponsione degli utili.
Coordinamento con il testo unico dei versamenti e della riscossione
Il decreto introduce nel testo unico in materia di versamenti e riscossione il nuovo articolo 55-bis, dedicato all’anticipazione delle ritenute sui dividendi per le imprese del comparto energetico.
La nuova disposizione riproduce, nell’ambito della disciplina tributaria aggiornata, il meccanismo del versamento anticipato, applicando il medesimo limite dei 20 miliardi di euro di ricavi consolidati, l’aliquota del 39 per cento, il termine del 30 novembre e le regole relative al credito d’imposta, alla compensazione e al rimborso.
Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è incrementato di 2,6 milioni di euro per il 2026 e di 25,4 milioni di euro per il 2027.
Gli oneri derivanti dalle misure sulle accise, dall’aggiornamento delle risorse per l’autotrasporto e dall’incremento del Fondo sono finanziati, per il 2026 e il 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal versamento anticipato previsto per i grandi gruppi energetici. Per il 2028 è prevista una corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Nuove regole sulle spese di rappresentanza e sulle sponsorizzazioni
Il decreto stabilisce che, ai fini della disciplina delle spese di rappresentanza, sono considerati in ogni caso tali gli investimenti previsti dalla normativa sul settore dei giochi sostenuti dai concessionari.
Inoltre, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP le spese per sponsorizzazioni o contratti analoghi sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori del gioco legale, quando tali spese riguardano:
- comunicazioni informative relative al gioco;
- servizi informativi di comparazione di quote o offerte.
Le disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Con decreto annuale, il Ministro dell’economia e delle finanze accerta le maggiori entrate derivanti da queste misure. Le somme sono destinate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
di Anna Russo
Fonte normativa
- DL 26 agosto 2026, n. 153


