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Decreto omnibus: nuove disposizioni su familiari a carico, auto aziendali e crediti d'imposta
Pubblicato nella GU 11 agosto 2026, n. 185 il DLgs 07 agosto 2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonchè in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. Di seguito le novità su familiari a carico, auto aziendali e crediti d'imposta
Decreto omnibus: nuove disposizioni su familiari a carico, auto aziendali e crediti d'imposta
Pubblicato nella GU 11 agosto 2026, n. 185 il DLgs 07 agosto 2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonchè in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. Di seguito le novità su familiari a carico, auto aziendali e crediti d'imposta
Trattamento fiscale dei familiari a carico (art. 1)
L'articolo 1 modifica l'articolo 12, comma 4-ter, del TUIR e il corrispondente articolo 12, comma 7, del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
In particolare, viene eliminato il riferimento alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel primo periodo delle disposizioni interessate. Lo stesso requisito viene invece mantenuto esclusivamente per le altre persone indicate dall'articolo 433 del codice civile, mediante integrazione del secondo periodo.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Tassazione dei fringe benefit: auto aziendali e optional (art. 2)
L'articolo 2 modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR e la corrispondente disposizione del nuovo Testo unico, ridefinendo le modalità di determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo continua ad assumere rilievo il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, determinato sulla base delle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente, comprese quelle relative ad accessori e allestimenti. Restano previste le percentuali ridotte del 10 per cento per i veicoli elettrici e del 20 per cento per gli ibridi plug-in.
Il decreto introduce inoltre un incremento del 50 per cento del valore del fringe benefit dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo. Qualora siano presenti accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit è incrementato di un ulteriore 5 per cento.
Viene inoltre modificata la disciplina transitoria prevista dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilendo che le regole vigenti al 31 dicembre 2024 continuino ad applicarsi fino al quinto anno successivo alla prima immatricolazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel 2025, anche se successivamente concessi a un diverso dipendente. Dal 1° gennaio 2026 trovano inoltre applicazione le nuove disposizioni relative agli accessori e agli allestimenti, fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025. Le modifiche decorrono dal periodo d'imposta 2026.
L'articolo 3 introduce nuovi commi nell'articolo 54 del TUIR e nelle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico in materia di redditi di lavoro autonomo.
È stabilito che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale è determinato con riferimento alla quota del costo o del valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.
I differenziali positivi sono assoggettati a imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, salvo il caso in cui il credito costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, ipotesi nella quale concorre alla formazione del reddito professionale. Sono inoltre disciplinati gli aspetti relativi alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, ai rimborsi e al contenzioso.
Le disposizioni si applicano ai crediti d'imposta acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto. Gli esercenti arti e professioni possono estenderne l'applicazione anche ai crediti acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, mediante presentazione della dichiarazione integrativa, senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole (art. 4)
L'articolo 4 introduce modifiche al TUIR e al nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi riguardanti la determinazione del reddito delle imprese agricole.
Le modifiche interessano, tra l'altro, gli articoli 32, 55 e 56-bis del TUIR, estendendo il riferimento alle attività svolte mediante l'utilizzo di specifici immobili, aggiornando i richiami alle attività rilevanti ai fini del reddito d'impresa e ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, che riguarda gli imprenditori individuali, le società semplici e i soggetti che hanno esercitato la prevista opzione. Interventi analoghi sono apportati agli articoli 34, 64 e 66 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
di Anna Russo
Fonte normativa


