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Indennità per i lavoratori esposti all'amianto nei cantieri navali
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha stabilito i criteri e le modalità per la richiesta di indennizzo da parte dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali (MLPS - decreto 28 luglio 2026, n. 765)
Indennità per i lavoratori esposti all'amianto nei cantieri navali
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha stabilito i criteri e le modalità per la richiesta di indennizzo da parte dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali (MLPS - decreto 28 luglio 2026, n. 765)
Il Fondo per le vittime dell'amianto , istituito dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, eroga, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, un'indennizzo in favore dei lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali e abbiano fruito delle misure di CIG straordinaria e pensionamento anticipato.
Per le domande di indennizzo già presentate relative all'anno 2023 restano valide le disposizioni approvate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con i decreti del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024.
Con il decreto 28 luglio 2026, n. 765, vengono disciplinati i criteri e le modalità per le domande di accesso al Fondo presentate per le annualità 2024 e 2025.
Possono accedere all'indennità i lavoratori di società partecipate pubbliche nonchè coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società, che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, destinatari delle misure di CIG straordinaria e pensionamento anticipato (art. 13, L 27 marzo 1992, n. 257) e dei seguenti provvedimenti di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali:
a) per l'anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;
b) per l'anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo.
In caso di decesso dei suddetti lavoratori possono chiedere l'erogazione dell'indennità gli eredi.
Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle medesime società.
L'accesso all'indennità è precluso:
a) ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica;
b) ai lavoratori cui, al momento dell'invio della domanda, non sia stata riconosciuta dall'INAIL la patologia asbesto-correlata.
Il mancato riconoscimento a favore del lavoratore della patologia asbesto-correlata preclude, in caso di decesso dello stesso, l'accesso all'indennità anche agli eredi.
Modalità di presentazione della domanda
Per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 la domanda di indennizzo, da parte dei lavoratori o degli eredi, deve essere presentata all'INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 5 settembre 2026.
Le domande già presentate in base alle disposizioni del decreto 16 luglio 2024 restano valide.
Unitamente e a corredo della domanda deve essere presentata:
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
- a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
Al momento dell'invio della domanda all'INAIL, deve essere data contestuale comunicazione alla società debitrice individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
Le società partecipate pubbliche, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, che presentano la domanda a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori, devono allegare:
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
- a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei lavoratori, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
Anche la società partecipata pubblica, al momento dell'invio della domanda all'INAIL, deve dare contestuale comunicazione alla società debitrice individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse, la misura dell'indennizzo per i lavoratori è pari a:
- 28.000 euro se il grado di patologia accertato è del 20%;
- 68.000 euro se il grado di patologia accertato è dal 21% al 40%;
- 120.000 euro se il grado di patologia accertato è dal 41% al 60%;
- 184.000 euro se il grado di patologia accertato è dal 61% all'80%;
- 260.000 euro se il grado di patologia accertato è dall'81% al 100%.
L'indennizzo è determinato nella stessa misura in favore degli eredi che abbiano riassunto il giudizio, in caso di decesso del lavoratore nelle more del giudizio dallo stesso instaurato.
Nell'ipotesi in cui gli eredi abbiano istaurato il relativo giudizio a seguito della morte del lavoratore, la misura è determinata come segue:
- 168.250 euro se l'erede è 1;
- 235.550 euro se gli eredi sono 2;
- 329.770 euro se gli eredi sono 3 o più.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennizzo nella misura piena, l'INAIL stabilisce la quota dell'indennizzo da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione del Fondo e all'ammontare complessivo degli indennizzi liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro stabilito per ciascuna annualità di riferimento.
L'ammontare dell'indennizzo liquidato dal Fondo non può in ogni caso essere maggiore di quanto liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
Per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.
Il lavoratore, o se deceduto, gli eredi, che hanno ottenuto l'indennizzo a carico del Fondo, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stabiliti nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, per la sola differenza tra quanto riconosciuto a titolo di risarcimento in sede giudiziale e quanto liquidato a titolo di indennizzo.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


