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Fondo di solidarietà per le telecomunicazioni: trasferimento delle risorse
L'Inps illustra i principali contenuti del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (INPS – messaggio 03 agosto 2026 n. 2548)
Fondo di solidarietà per le telecomunicazioni: trasferimento delle risorse
L'Inps illustra i principali contenuti del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (INPS – messaggio 03 agosto 2026 n. 2548)
L'articolo 8 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha aggiunto all'articolo 26 del DLgs 14 settembre 2015 n. 148, il comma 11-bis, che prevede, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, che i decreti istitutivi di ciascun Fondo determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del DLgs n. 148/2015 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo.
L'ammontare delle risorse accumulate da trasferire è determinato con DM tenendo conto del patrimonio del FIS nell'anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al FIS nell'anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il Fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al FIS.
La norma prevede, inoltre, che la quota parte di risorse deve essere preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 11 luglio 2025 è stata data attuazione alla normativa prevista dal comma 11-bis dell'articolo 26 del DLgs n. 148/2015. In particolare, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, l'articolo 2, comma 6, del DI 11 luglio 2025 stabilisce che la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore da trasferire dal FIS deve essere indicata nell'ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione da parte dell'INPS e che le risorse certificate sono imputate al bilancio del Fondo alla data di entrata in vigore del relativo decreto integrativo o alla data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo.
Con specifico riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con il DI 4 agosto 2023, la certificazione dell'INPS è stata recepita ai fini della predisposizione del relativo DI 17 aprile 2026. In particolare, il DI 17 aprile 2026 prevede, all'articolo 1, comma 1, che: "Ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore di cui al Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle Telecomunicazioni che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al bilancio del Fondo di solidarietà delle Telecomunicazioni, alla luce della certificazione INPS, è determinata in misura pari ad euro 18.060.039,79".
Inoltre, come previsto dall'articolo 2, comma 1 del DI 17 aprile 2026, alla data di entrata in vigore del medesimo DI, l'Istituto ha provveduto al trasferimento dal FIS delle risorse che vengono quindi imputate al bilancio del Fondo. Le risorse trasferite sono destinate esclusivamente ai fini dell'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo.
Al riguardo, l'Inps ricorda che, il Fondo è stato istituito al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, per la totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo sono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito in caso sia di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale; inoltre, per i datori di lavoro precedentemente afferenti al FIS e, pertanto, non rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria, il Fondo garantisce la prestazione dell'assegno di integrazione salariale.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


