lunedì, 03 agosto 2026 | 17:08

CIPL Edili Belluno: disciplinato l’EVR annualità 2026-2028

Nel nuovo CIPL firmato il 17 luglio 2026 per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Belluno si è disciplinato l’EVR di competenza 2026, 2027 e 2028 (Cod. CNEL F012)

CIPL Edili Belluno: disciplinato l’EVR annualità 2026-2028

Nel nuovo CIPL firmato il 17 luglio 2026 per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Belluno si è disciplinato l’EVR di competenza 2026, 2027 e 2028 (Cod. CNEL F012)

In applicazione degli artt. 38 e 46 del CCNL Edilizia Industria e Affini, le Parti sociali per l’Edilizia Industria della Provincia di Belluno hanno determinato l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

L'importo orario dell'E.V.R. a livello provinciale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria massima corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

A copertura del periodo decorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 l'E.V.R. per la provincia di Belluno sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali su base triennale, dei 4 indicatori/parametri territoriali, ciascuno dei quali con un’incidenza ponderale del 25%:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Provinciale;

2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile Provinciale;

3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Belluno;

4. Rapporto Ore versate/Ore denunciate alla Cassa Edile di Belluno;

Le Parti Sociali territoriali procederanno al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione del triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Le Parti Sociali provinciali si incontreranno entro il mese di marzo di ciascun anno (2027, 2028, 2029) per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’EVR rispettivamente per gli anni 2026, 2027, 2028.

Sulla base degli indicatori/parametri messi a disposizione dalla Cassa Edile di Belluno l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori/parametri territoriali sopra considerati. Una volta determinato in via definitiva, sarà quantificato in quote orarie.

Qualora la variazione risulti pari o positiva per almeno due indicatori/parametri, detto importo orario verrà ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulterà una variazione pari e/o positiva, quindi in misura non inferiore al 50%, pari quindi al 2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173.

Il predetto importo orario dell'EVR come sopra determinato e verificato erogabile per la provincia di Belluno sarà poi corrisposto a livello aziendale dalla singola impresa, qualora le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali sotto specificati risultino entrambe pari o positive.

- Ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Belluno

- Volume d'affari IVA

Ai fini di cui sopra l'impresa procederà annualmente, entro il mese di aprile al calcolo dei predetti indicatori/parametri aziendali.

Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

a) corrisponderà gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) dell’anno di competenza nella misura piena come determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

b) corrisponderà gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) dell’anno di competenza nella misura dell'1,2% dei minimi di paga mensili in vigore al 1° settembre 2020 più il 50% dell'importo percentuale dell'E.V.R. determinato a livello provinciale che ecceda l’1,2% commisurati sempre ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per i singoli periodi (1° gennaio - 31 dicembre 2026, 1° gennaio - 31 dicembre 2027, 1° gennaio - 31 dicembre 2028) saranno corrisposti a consuntivo, per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese in un'unica soluzione unitamente alle retribuzioni del mese di agosto dell’anno successivo a quello di competenza (agosto 2027, 2028, 2029), o in caso di cessazione del rapporto nei mesi da aprile a luglio con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente:

A) ore di fruizione nel mese dei permessi Legge 104/1992;

B) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;

C) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;

D) ore di congedo per maternità e paternità;

E) ore di donazione sangue;

F) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla Legge 300/1970.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale