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Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: indicazioni operative
A decorrere dal 29 luglio 2026, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi decreto Lavoro 2026 - Articolo 4 - ESTA", e compilando il relativo modulo di istanza on-line (INPS – messaggio 29 luglio 2026 n. 2518)
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: indicazioni operative
A decorrere dal 29 luglio 2026, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi decreto Lavoro 2026 - Articolo 4 - ESTA", e compilando il relativo modulo di istanza on-line (INPS – messaggio 29 luglio 2026 n. 2518)
Qualora la domanda di riconoscimento dell'esonero sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con il riconoscimento dell'importo spettante.
Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento dell'esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro o all'intermediario tramite PEC, o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con la quale invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
In tale periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.
Nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 4 del DL n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza agosto 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "ESTA", avente il significato di "Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" o "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione "L651", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- con il codice di nuova istituzione "L652", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62".
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di trasformazione, che non può essere antecedente ad agosto 2026, e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l'esonero in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.
Con particolare riferimento all'esonero "giovani under 30", di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo, per la trasformazione effettuata a decorrere dal 1° agosto 2026, dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono, pertanto, valorizzare, secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 (GECO)";
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
I datori di lavoro privati, che occupano lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, per i quali ricorrono i presupposti per la fruizione dell'incentivo, ai fini dell'esposizione del beneficio, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, a partire dal periodo di competenza agosto 2026, devono esporre nel flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.
In particolare, per esporre il beneficio spettante per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui in premessa, deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "79", avente il significato di "Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.
Il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da agosto 2026 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l'esonero in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite l'invio, per ciascun mese, dell'elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l'aggravio delle sanzioni civili, escludendo l'importo dello sgravio precedentemente dichiarato.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro interessato stia già fruendo dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro trasformato (esonero giovani "under 30" di cui alla legge di Bilancio 2018) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, all'esonero al 100% in trattazione, deve procedere all'invio di appositi elementi V1 Causale 5 in sostituzione di ciascuno dei mesi per i quali è stato dichiarato lo sgravio con il precedente codice di recupero, sostituendolo con il codice dell'esonero giovani.
Al verificarsi di tale condizione, non deve essere effettuato alcun recupero del pregresso nelle denunce di competenza e nell'elemento "E0" deve essere dichiarato esclusivamente l'esonero corrispondente al mese di denuncia.
Le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza agosto 2026, per i lavoratori interessati all'esonero, gli elementi di seguito specificati:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione "S1", avente il significato di "Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4 D.L. 30 aprile 2026, n. 62".
Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> "S1" devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "S2", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
II codice agevolazione "S2", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di ottobre 2026 inviata entro il 4° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027).
L'esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione <PosAgri> per lo stesso lavoratore beneficiario dell'esonero unitamente ad altri <CodAgio> incumulabili e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.
In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione <PosAgri>, l'Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.
I datori di lavoro agricoli possono verificare l'attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".
di Francesca Esposito
Fonte normativa


