venerdì, 31 luglio 2026 | 10:18

Rinnovato il contratto per l’Edilizia Industria della Provincia di Firenze

Firmato, il 30 luglio 2026, l’accordo integrativo per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini nella Provincia di Firenze. Decorre dalla data di stipula al 31 dicembre 2028 (Cod. CNEL F012)

Rinnovato il contratto per l’Edilizia Industria della Provincia di Firenze

Firmato, il 30 luglio 2026, l’accordo integrativo per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini nella Provincia di Firenze. Decorre dalla data di stipula al 31 dicembre 2028 (Cod. CNEL F012)

In data 30 luglio 2026, tra la ANCE Firenze e le OO.SS. Territoriali - FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL - si è sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini nella Provincia di Firenze.

Decorrenza

Il nuovo accordo avrà validità dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028, fatte salve le disposizioni diverse che potranno derivare dalla contrattazione nazionale, con la precisazione che tutte le indennità decorreranno dal 1° settembre 2026, mentre la premialità e le prestazioni extracontrattuali decorreranno secondo quanto previsto nei relativi regolamenti.

Indennità di trasporto

Ai fini dell'indennità di trasporto, le parti concordano di riconoscere €. 0,41 per ogni ora lavorata agli operai e €. 71,00 per ogni mese lavorato per gli impiegati. Tale indennità, considerata come indennità di disagio, sarà riconosciuta indipendentemente dalla distanza casa-lavoro e non è dovuta qualora si utilizzi un mezzo aziendale per lo spostamento nel tragitto casa-lavoro.

Indennità di mensa

È riconosciuto a tutti i lavoratori, operai e impiegati, il diritto al servizio di pasto caldo, indipendentemente dalla peculiarità del luogo di lavoro, nelle seguenti modalità:

1. mensa in cantiere o catering con locale mensa adeguato, come previsto dalla normativa vigente, per un importo a carico dell'azienda massimo di €. 9,30;

2. in trattoria, per un importo a carico dell'azienda massimo di €. 11,70;

3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti, è riconosciuta l'indennità sostitutiva di mensa pari a €. 1,00 per ogni ora lavorata per gli operai.

La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo, se predisposto dall'azienda, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio per problemi alimentari, indipendentemente dall'organizzazione del cantiere e dalle esigenze dell'azienda. Tale importo per gli impiegati è pari a €. 140,00 per ogni mese lavorato.

Indennità di trasferta o diaria

Fermo restando che fino al 31 agosto 2026 restano in vigore le disposizioni previste dal CCPL del 2022, a partire dal 1° settembre 2026 la diaria sarà come di seguito riconosciuta:

All'operaio che temporaneamente presta la propria opera fuori dal luogo ove ha sede l'azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, spetta una diaria calcolata sulla retribuzione tabellare nelle seguenti misure di maggiorazione:

- 15% per spostamenti da 21 a 40 km;

- 19% per spostamenti da 41 a 80 km;

- 22% per spostamenti oltre 81 km.

Si specifica quanto segue:

1. corresponsione della misura del 15% per tutti i lavoratori che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbano percorrere una distanza maggiore di 21 km ma non superiore a 40 km dal luogo di assunzione o sede aziendale, computata su andata e ritorno;

2. corresponsione della misura del 19% per tutti i lavoratori che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbano percorrere una distanza maggiore di 41 km ma non superiore a 80 km dal luogo di assunzione o sede aziendale, computata su andata e ritorno;

3. corresponsione della misura del 22% per tutti i lavoratori che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbano percorrere una distanza maggiore di 81 km dal luogo di assunzione o sede aziendale, computata su andata e ritorno.

Nei casi previsti ai punti precedenti, verranno inoltre rimborsate ai lavoratori le spese di viaggio per recarsi sul lavoro. Con mezzo proprio, il rimborso verrà corrisposto secondo le tabelle ACI riferite alla tipologia di mezzo usato. Con mezzo pubblico, verrà corrisposto il rimborso dell'abbonamento di viaggio per i mezzi pubblici, sia urbani che extraurbani, oltre ad un incentivo “green" pari a €. 0,20 orario. La diaria di cui ai punti precedenti non è dovuta quando il lavoratore venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Nel caso di utilizzo da parte dei lavoratori dei mezzi di trasporto messi a disposizione dall'azienda, questi dovranno essere coperti con polizza assicurativa kasko e, comunque, in caso di diversa copertura assicurativa, non è attribuita al lavoratore la responsabilità per danni al mezzo in caso di sinistro, fatto salvo il caso di colpa grave o dolo accertati da organi competenti.

Prestazione CQC

A tutti i lavoratori chiamati a svolgere per la prima volta o che svolgono la mansione di autista sarà garantito il corso per il rilascio e/o il rinnovo entro la scadenza, della patente CQC a totale carico dell'impresa. Il corso sarà gratuito per l'impresa se effettuato presso il Formedil Firenze.

EVR – Disciplina per l’anno di erogazione 2027

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 38 del CCNL Edilizia Industria, nella Città Metropolitana di Firenze viene confermato l'istituto dell'EVR, riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore dal 1° marzo 2026.

L'EVR, in quanto salario variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.

Ai fini della determinazione annuale dell'EVR, sono utilizzati i seguenti parametri:

- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 25%

- monte salari denunciato in Cassa Edile di Firenze: 25%

- ore denunciate alla Cassa Edile di Firenze: 25%

- numero di ore allievo per corsi di 16 ore primo ingresso: 25%.

Le parti sociali si incontreranno entro il 31 gennaio di ogni anno per la verifica dei parametri su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Per la verifica dell’anno 2027, la comparazione avverrà tra il triennio 2023-2024-2025 e il triennio 2024-2025-2026, a scorrimento.

Ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dei due suddetti parametri risultino pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% del suo valore totale. Nell’ipotesi in cui la somma dell’incidenza ponderale dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma. Nelle ipotesi di almeno tre parametri positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR.

Per quanto concerne le verifiche a livello aziendale, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL Edili Industria, art. 38.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura del 4%.

L’erogazione dell’EVR per impiegati sarà mensile.

Le parti concordano per garantire la regolarità dell’erogazione agli operai, l’inserimento dell’EVR in denuncia Cassa Edile. A tal fine le modalità di erogazione saranno analoghe e temporalmente coincidenti a quelle per la erogazione del GNF; nel caso di verifica aziendale secondo quanto previsto dall’art. 38, tale erogazione sarà oggetto di giustifica.

Quanto previsto nel paragrafo precedente andrà in vigore per l’anno di erogazione 2027.

Premialità territoriale delle Imprese

Per qualificare le imprese virtuose iscritte alla Cassa Edile di Firenze, oltre alla compensazione prevista in caso di erogazione CIGO per “caldo”, si stabilisce, sempre a valere sulla gestione dello 1,05%, l’istituzione con gli stessi criteri dell’accordo attuale aggiornandolo ai criteri del CCNL, di una premialità annuale per le imprese pari ad € 150.000, da ricostituirsi ad ogni fine anno, per tutta la vigenza contrattuale.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale