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Bonus assunzione lavoratrici madri: istruzioni operative
L'Istituto fornisce istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (INPS - circolare 29 luglio 2026, n. 82)
Bonus assunzione lavoratrici madri: istruzioni operative
L'Istituto fornisce istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (INPS - circolare 29 luglio 2026, n. 82)
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (art. 1, co. 210-212, L 30 dicembre 2025, n. 199).
L'INPS fornisce chiarimenti sull'agevolazione, indicando altresì le modalità per accedere al beneficio e le modalità di esposizione della misura nelle denunce contributive.
Vediamo in dettaglio requisiti e condizioni necessari per accedere al bonus assunzione lavoratrici madri.
L'esonero contributivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Pertanto, l'esonero non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.
L'esonero contributivo spetta per le assunzioni di donne che soddisfino i seguenti requisiti:
- essere madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni);
- essere prive, al momento dell'assunzione, di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Con riferimento al primo requisito (numero ed età dei figli), deve essere posseduto al momento dell'assunzione (che sia a tempo determinato o a tempo indeterminato), essendo ininfluente, ai fini della fruizione dell'esonero, la nascita del terzo figlio successiva all'evento incentivato o il compimento di diciotto anni da parte di uno dei figli in data successiva all'assunzione incentivata o, ancora, nell'ipotesi di un numero di figli maggiore di tre, la presenza di figli di età superiore a 18 anni, a condizione che almeno tre abbiano il requisito anagrafico richiesto.
Il possesso del requisito si cristallizza al momento dell'assunzione, quindi eventuali ipotesi di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre, non determinano la decadenza dal beneficio.
L'esonero spetta anche alle lavoratrici che hanno figli in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione.
Riguardo al secondo requisito (assenza di lavoro regolarmente retribuito) si realizza per le lavoratrici che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
La nozione di impiego regolarmente retribuito si riferisce, non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Per le attività di lavoro autonomo il limite di reddito da considerare è 5.500 euro, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro parasubordinato è 8.500 euro.
Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell'esonero
L'esonero contributivo spetta per le sole assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026, riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato del settore privato, incluso il settore agricolo, compresi i rapporti di lavoro part-time.
Il beneficio spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, mentre non si applica per l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Sono espressamente esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Nell'ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l'esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato con il bonus lavoratrici madri.
Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'assunzione agevolata da diritto all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui da riparametrare e applicare su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, l'esonero spetta:
- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per 12 mesi dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine già agevolato, per 18 mesi dalla data della prima assunzione;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi dalla data di assunzione.
L'esonero spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Condizioni di spettanza dell'esonero
Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni generali:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Con riferimento al contratto di somministrazione, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore. Ai fini della determinazione del diritto all'incentivo e alla durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Il Bonus assunzioni lavoratrici madri non rientra nel regime degli aiuti di Stato, poiché rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.
L'agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Autorizzazione a fruire dell'esonero
Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, utilizzando il modulo di istanza on-line denominato"ELM3", disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO).
Con la domanda di ammissione all'esonero devono essere fornite le seguenti informazioni:
- l'indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, provvede a:
- verificare l'esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time:
- in caso di variazione in aumento della percentuale oraria nel corso del rapporto di lavoro incentivato (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno), il beneficio fruibile non può superare l'importo già autorizzato nella procedura telematica;
- in caso di diminuzione dell'orario di lavoro (compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time), è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.
Il datore di lavoro può fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive.
di Ciro Banco
Fonte Normativa

