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Lavoro mediante piattaforme digitali: nuove regole in arrivo
In attuazione della direttiva (UE) n. 2024/2831, il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme specifiche per il lavoro mediante piattaforme digitali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori del settore (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 23 luglio 2026, n. 182)
Lavoro mediante piattaforme digitali: nuove regole in arrivo
In attuazione della direttiva (UE) n. 2024/2831, il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme specifiche per il lavoro mediante piattaforme digitali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori del settore (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 23 luglio 2026, n. 182)
Il decreto introduce una disciplina organica del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, applicabile a tutte le piattaforme che, a prescindere dalla sede di stabilimento, organizzano il lavoro prestato sul territorio nazionale.
In merito alla situazione occupazionale del lavoratore, si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto – tra i quali l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione – anche in relazione all’utilizzo di sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo. Le medesime tutele si applicano a chi lavora tramite intermediari.
In materia di gestione algoritmica sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali. In particolare, viene previsto il divieto di:
- trattare dati relativi allo stato emotivo o psicologico;
- trattare dati relativi alle conversazioni private e all’esercizio dei diritti fondamentali;
- desumere informazioni su convinzioni, condizioni di salute, adesione sindacale o orientamento sessuale;
- raccogliere dati quando la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo di svolgerlo.
Sono previsti, inoltre, l’obbligo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi informativi sui sistemi utilizzati.
Viene imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo del sistema, ove emergano rischi discriminatori.
Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa – quali la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto o la chiusura dell’account – devono essere adottate esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità. È riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, di risarcimento del danno.
Infine, viene previsto il rafforzamento delle tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro e con l’attivazione di canali di segnalazione contro le violenze e le molestie.
E' prevista l'introduzione di obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni.
Viene disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche mediante l’Autorità europea del lavoro, unitamente alle tutele contro gli atti ritorsivi e al regime sanzionatorio.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


