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Prevenzione infortuni: modello di riduzione del premio per l'anno 2027
Pubblicato il modello OT23 per l'anno 2027 che individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027 (INAIL - Nota 24 luglio 2026, n. 6732)
Prevenzione infortuni: modello di riduzione del premio per l'anno 2027
Pubblicato il modello OT23 per l'anno 2027 che individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027 (INAIL - Nota 24 luglio 2026, n. 6732)
In continuità con le misure previste nelle annualità precedenti, i datori di lavoro che realizzano gli interventi di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuati dall'Inail nel corso del 2026 potranno beneficiare della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027.
Per segnalare all'Istituto gli interventi realizzati ed ottenere la riduzione i datori di lavoro devono presentare l'apposito modello OT23, esclusivamente in via telematica tramite il servizio online dedicato del portale istituzionale dell'Inail (che nei prossimi mesi sarà messo a disposizione delle aziende), entro il 1° marzo 2027.
Per ogni intervento selezionato il datore di lavoro deve trasmettere, insieme alla domanda di riduzione del tasso, la relativa documentazione probante, idonea a dimostrare la realizzazione di quanto dichiarato.
Le aziende che realizzano azioni migliorative per la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa che varia in base alle dimensioni aziendali:
- 28% per le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori-anno;
- 18% per le aziende che impiegano da 10,01 a 50 lavoratori-anno;
- 10% per le aziende che impiegano da 50,01 a 200 lavoratori-anno;
- 5% per le aziende che impiegano oltre 200 lavoratori-anno.
Nei primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione è invece applicata nella misura fissa dell’8%.
Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:
- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Le voci sono classificate in due tipologie, A e B, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale. Per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato nel 2026 un intervento di tipo A oppure due di tipo B.
Rispetto alle annualità precedenti sono state individuate ulteriori azioni migliorative per la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che, se attuate, consentono di ottenere la riduzione del premio.
Tra le principali novità il rafforzamento delle iniziative per la tutela dei lavoratori e l’introduzione di misure dedicate alla formazione degli addetti per la gestione delle emergenze e all’installazione dei sistemi di evacuazione fumi.
In considerazione dell’incremento degli infortuni su strada, compresi quelli in itinere, avvenuti nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, il modello prevede diverse iniziative volte alla riduzione del rischio stradale, quali la messa a disposizione di servizi collettivi di trasporto casa-lavoro e la realizzazione di interventi di miglioramento delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro, e assegna un peso maggiore ai corsi teorico-pratici di guida sicura e all’installazione di dispositivi di sicurezza non obbligatori sui veicoli, come il blocco dell’accensione in caso di ebbrezza (ignition interlock), i sistemi di avviso per stanchezza del conducente e la frenata di emergenza.
Sono stati inseriti, inoltre, interventi premianti quali:
- l’installazione di elementi strutturali (serramenti) e sistemi di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio (voce F-10, di tipo A);
- la formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare (voce D-5, di tipo B).
È stato invece eliminato l’intervento relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali, corrispondente alla voce A-3.6 del precedente modulo, perché potenzialmente destinata alle sole aziende agricole, che sono escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione.
Sono state ulteriormente rafforzate le voci che promuovono la salute globale dei lavoratori e la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, identificate come C-4.1, C-5.1 e C-5.2. La modifica più rilevante riguarda l’intervento C-5.1, ora esteso anche alle attività di prevenzione dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive, con l’obiettivo di sostenere la longevità della vita lavorativa attiva.
Vengono premiati anche gli interventi che promuovono la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e di tumori, attraverso azioni formative, protocolli con strutture sanitarie, screening di valutazione, prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche.
Inoltre, l’intervento D-2 è stato riformulato come un insieme strutturato di misure focalizzate sulla segnalazione immediata, sulla presa in carico tempestiva e sulla tutela delle persone coinvolte da condotte violente o moleste.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2027, in sede di autoliquidazione Inail 2027/2028.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


