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In GU la riforma del sistema sanzionatorio del TUF
Pubblicato nella G.U. 23 luglio 2026, n. 169 il DLgs 25 giugno 2026, n. 128, recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In GU la riforma del sistema sanzionatorio del TUF
Pubblicato nella G.U. 23 luglio 2026, n. 169 il DLgs 25 giugno 2026, n. 128, recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Il decreto interviene sulla parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, modificando il regime delle sanzioni amministrative e delle procedure applicate dalla Consob e dalla Banca d'Italia.
Viene rivista la disciplina della confisca. In particolare, è previsto che la confisca riguardi una somma di denaro pari al profitto dell'illecito e viene introdotta la possibilità di ingiungere, in alternativa, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito quale sanzione pecuniaria accessoria.
Sono inoltre aggiornate le disposizioni che prevedono la perdita temporanea dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo.
Il nuovo articolo 195 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Banca d'Italia e della Consob.
Il procedimento è fondato sui principi del contraddittorio, della piena conoscenza e parità delle attività istruttorie, della sollecita verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie.
La contestazione degli addebiti deve essere effettuata entro centottanta giorni dall'accertamento, ovvero entro trecentosessanta giorni quando l'interessato risiede o ha sede all'estero.
All'interessato è riconosciuta la possibilità di:
- accedere agli atti;
- presentare deduzioni;
- chiedere un'audizione personale;
- produrre documenti, perizie, consulenze e dichiarazioni testimoniali.
Il decreto disciplina il ricorso contro i provvedimenti sanzionatori.
Per le sanzioni previste dal TUF il ricorso è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano.
Per le altre sanzioni per le quali è richiamata la medesima disciplina resta previsto il ricorso davanti alla Corte d'appello competente.
È introdotto il nuovo articolo 194.1, che individua i criteri per stabilire quando una violazione riveste carattere rilevante.
Tra i criteri figurano:
- l'incidenza sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;
- il carattere sistematico o diffuso delle violazioni;
- la significatività del pericolo per gli investitori e la stabilità finanziaria;
- l'incidenza sull'attività di vigilanza;
- il profitto conseguito o il pregiudizio causato;
- gli effetti sulla trasparenza e sull'integrità dei mercati.
Sono considerate comunque rilevanti le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.
Con il nuovo articolo 194-bis.1 la Banca d'Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze, ordinare di eliminare le infrazioni contestate indicando le misure da adottare e il termine entro cui provvedere oppure adottare una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, garantendo la proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
L'inosservanza dell'ordine comporta l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria.
Il nuovo articolo 195.1 introduce principi generali applicabili alle sanzioni amministrative.
Tra questi:
- applicazione della disposizione più favorevole al sanzionato nei casi previsti;
- unificazione della procedura in presenza di più violazioni;
- possibilità di applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo;
- qualificazione del provvedimento sanzionatorio quale titolo esecutivo;
- pagamento delle sanzioni entro trenta giorni dalla notifica, ovvero sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero.
Il nuovo articolo 195.2 disciplina il concorso di sanzioni amministrative di competenza delle due Autorità.
Banca d'Italia e Consob si informano tempestivamente dei casi che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni da parte di entrambe e possono disciplinare con regolamento congiunto lo scambio di dati, documenti e informazioni.
Il nuovo articolo 195-bis prevede la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sul sito istituzionale della Banca d'Italia o della Consob con una descrizione sintetica della violazione e una traduzione non ufficiale in lingua inglese.
Sono disciplinati anche i casi in cui la pubblicazione può avvenire in forma anonima, essere differita oppure esclusa nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea.
Il decreto introduce due nuovi strumenti.
L'articolo 196-ter disciplina la presentazione di impegni che, se ritenuti idonei dall'Autorità competente, possono determinare l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.
L'articolo 196-quater introduce la possibilità di richiedere l'applicazione concordata delle sanzioni amministrative, prevedendo un confronto con l'Autorità e la definizione concordata della misura della sanzione entro i limiti stabiliti dalla legge.
Con il nuovo articolo 196-quinquies è prevista l'estinzione di specifiche violazioni mediante pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, nei casi espressamente individuati e purché il soggetto non abbia già usufruito della medesima misura nei dodici mesi precedenti.
di Anna Russo
Fonte normativa


