(inquery)
Credito d'imposta per il caro gasolio
Definiti criteri, modalità di concessione e utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, destinato alle imprese di autotrasporto merci per mitigare gli effetti economici dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio (MIT - Decreto 23 maggio 2026)
Credito d'imposta per il caro gasolio
Definiti criteri, modalità di concessione e utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, destinato alle imprese di autotrasporto merci per mitigare gli effetti economici dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio (MIT - Decreto 23 maggio 2026)
Credito d'imposta per mitigare il caro gasolio
Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'art. 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. La misura è finalizzata a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti, disciplinando le procedure di concessione, la richiesta del beneficio, le condizioni di revoca e i controlli.
Possono accedere al contributo le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate dall'art. 24-ter, comma 2, lettera a), DLgs 26 ottobre 1995, n. 504.
L'agevolazione non si applica alle imprese che risultavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro e piccole imprese richiamate dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/2593.
Le risorse sono riconosciute sotto forma di credito d'imposta fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa. Il calcolo è effettuato sulla base dei litri acquistati, risultanti dalle fatture, nei mesi individuati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
Il decreto precisa che il contributo è riconosciuto alle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in risposta alla crisi in Medio Oriente.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, purché il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'individuazione dei beneficiari, alla determinazione del contributo concedibile e all'approvazione degli atti necessari al riconoscimento del credito d'imposta.
Un successivo decreto direttoriale definirà termini e modalità di presentazione delle domande e le verifiche sul possesso dei requisiti.
L'istanza dovrà essere presentata mediante una piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso la quale saranno inseriti i dati identificativi dell'impresa, le fatture di acquisto del gasolio, i litri acquistati e i veicoli interessati.
Il Ministero provvede inoltre agli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e trasmette all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai contributi riconosciuti. I decreti direttoriali di concessione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.
Il riconoscimento del beneficio avviene comunque entro il limite delle risorse disponibili, con eventuale riparametrazione degli importi spettanti.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2026.
L'importo compensato non può eccedere quello concesso dal Ministero. Il credito non è soggetto ai limiti ordinariamente previsti per le compensazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini delle disposizioni del TUIR richiamate dal decreto.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito concesso, comunicando anche eventuali variazioni o revoche.
L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero l'elenco delle imprese che hanno utilizzato il credito in compensazione e i relativi importi.
Il Ministero può effettuare accertamenti e verifiche anche successivamente all'erogazione del contributo e procedere alla revoca del provvedimento di concessione con conseguente restituzione delle somme quando venga accertato il superamento del costo sostenuto per effetto del cumulo con altri benefici oppure emergano gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive presentate.
Il Ministero provvede inoltre al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, con interessi e sanzioni secondo legge.
Qualora l'Agenzia delle entrate accerti un'indebita fruizione, totale o parziale, del credito nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, ne dà comunicazione al Ministero, che provvede al recupero dopo le verifiche di competenza.
di Anna Russo
Fonte normativa


