martedì, 21 luglio 2026 | 10:55

Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica

L'Inps ha fornito istruzioni operative relativamente all'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, nonché dei datori di lavoro agricoli destinatari della CISOA (INPS - messaggio 20 luglio 2026 n. 2418)

Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica

L'Inps ha fornito istruzioni operative relativamente all'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, nonché dei datori di lavoro agricoli destinatari della CISOA (INPS - messaggio 20 luglio 2026 n. 2418)

CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione

Anche i datori di lavoro appartenenti ai settori dell'edilizia e affini, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO), per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile. Gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

Per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), non trova applicazione il principio generale in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Inoltre, per le richieste di trattamento di integrazione salariale in argomento, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili ("EONE") devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Conseguentemente, l'unica deroga alla disciplina generale attiene all'esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzata, ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti. Pertanto, i periodi di integrazione salariale in argomento rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale qualora il medesimo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens/PosContributiva, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, i medesimi devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del "Cassetto previdenziale del contribuente", unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento<CongCIGOAltCaus>,presente in<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACreddito>/<CongCIGOAltre>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione "L153", avente il significato di "Conguaglio CIGO DL 107-2026". Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso "L038".

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens/PosContributiva di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens-Cig (UNI41), i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

Il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli

Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, il trattamento CISOA, per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. La disposizione, quindi, conferma l'ambito soggettivo di applicazione già previsto per gli operai agricoli a tempo determinato e disciplina, per il periodo indicato, l'accesso alla prestazione anche in caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, oltre che nelle ipotesi di sospensione per l'intera giornata per entrambe le categorie di lavoratori. La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative.

Inoltre, le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Il trattamento è concesso dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS ed è erogato direttamente dall'Istituto.

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA, che interessano gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro devono utilizzare l'apposita causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" (cod.17).

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026" (cod.18).

È possibile presentare un'unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.

Pertanto, per le riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa riconducibili al verificarsi di eventi meteorologici avversi, comprese le alte temperature, per i periodi compresi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro agricoli sono tenuti a presentare la domanda di accesso alla prestazione in argomento esclusivamente mediante le causali 17 (riduzione) e 18 (sospensione), sia per gli operai a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, essendo prevista, ai sensi della normativa derogatoria, quale unica modalità di erogazione, il pagamento diretto in favore dei predetti beneficiari.

Tali domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

L'inoltro delle domande di CISOA con l'indicazione delle causali 17 e 18 è consentito a decorrere dal 24 luglio 2026. In sede di prima applicazione della norma in argomento, le istanze riferite alle sospensioni o alle riduzioni dell'attività lavorativa per eventi verificatisi dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026, possono essere inviate entro il termine di 30 giorni successivi a tale ultima data, ossia entro il 22 agosto 2026.

Sono esclusi dal campo di applicazione della norma in argomento gli impiegati e i quadri, ai quali si applica la normativa a regime.

Le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, sono autorizzate direttamente dall'Istituto, con provvedimento del Direttore della Struttura territorialmente competente. I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell'Istituto.

II trattamento della CISOA con causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens/PosAgri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall'evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente, a seconda del tipo di manodopera, i seguenti elementi:

1. per gli OTI: <CodicePartTime-GOR> = 7 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate;

2. per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico per individuare la parte di giornata lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione:

<CodicePartTime-GOR> = 8 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate.

Tali codici sono validi per i periodi di competenza 3° e 4° trimestre 2026.

Atteso che il modello di presentazione della domanda "SR33" contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono tenuti a effettuare ulteriori adempimenti.

di Francesca Esposito

Fonte normativa