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Cassetto fiscale, nuovi documenti consultabili
Definite le regole per l'accesso e l'utilizzo delle nuove funzionalità del Cassetto fiscale, attuate in applicazione dell'articolo 23 del Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (AdE - Provvedimento 16 luglio 2026, n. 210791)
Cassetto fiscale, nuovi documenti consultabili
Definite le regole per l'accesso e l'utilizzo delle nuove funzionalità del Cassetto fiscale, attuate in applicazione dell'articolo 23 del Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (AdE - Provvedimento 16 luglio 2026, n. 210791)
Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni sul rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale e stabilisce le regole per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni di consultazione degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e della nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli avvisi di accertamento parziale cosiddetti automatizzati emessi ai sensi dell'articolo 41-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
La consultazione riguarda anche i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.
Il provvedimento definisce l'area riservata come la sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate accessibile mediante autenticazione digitale con SPID, CIE o CNS oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel o Fisconline.
Il Cassetto fiscale è individuato come la sezione dell'area riservata nella quale ciascun contribuente può consultare e gestire le proprie informazioni fiscali.
La data di disponibilità delle nuove funzionalità sarà comunicata con una successiva comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Gli avvisi e i provvedimenti, firmati digitalmente e protocollati tramite gli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici, saranno consultabili nella sezione L'Agenzia scrive del Cassetto fiscale.
Oltre ai documenti, saranno rese disponibili anche le informazioni relative allo stato del procedimento.
Per ciascun avviso potranno essere visualizzati gli stati che descrivono l'evoluzione del procedimento, tra cui:
- “notificato”;
- “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)": lo stato in questione è utile a tracciare l'avvenuta definizione dell'avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)": lo stato in questione è utile a tracciare l'avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell'avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell'avviso ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l'avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell'avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell'avviso ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi;
- “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l'inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l'atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
- “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l'avvenuta definizione dell'avviso avvalendosi dell'istituto di cui all'articolo 2 del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace fiscale”);
- “definito con pagamento (tregua fiscale)": lo stato in questione è utile a tracciare l'avvenuta definizione dell'avviso avvalendosi dell'istituto di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
- “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l'avvenuta definizione dell'avviso avvalendosi dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
- “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
- “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
- “presenza ricorso”, lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
- “definito da ricorso”, lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.
Per la presenza del provvedimento di autotutela parziale, l'informazione resta disponibile fino a quando non viene registrato un successivo stato dell'iter procedimentale, che sostituisce il precedente esito.
Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica è trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici.
Le informazioni sullo stato dell'iter procedimentale diventano consultabili dal giorno successivo alla loro trasmissione nei medesimi applicativi.
Qualora i provvedimenti di autotutela siano gestiti dagli applicativi degli Uffici ma non risultino firmati digitalmente tramite gli stessi, nel Cassetto fiscale è riportata esclusivamente l'informazione della loro presenza.
Nella fase di prima applicazione la consultazione è consentita esclusivamente ai contribuenti destinatari degli avvisi e dei provvedimenti, ai loro rappresentanti legali, quali tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori, nonché alle persone di fiducia preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.
Il provvedimento disciplina l'attivazione delle funzionalità che consentono al contribuente di consultare nella propria area riservata gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di accertamento parziale automatizzati e i relativi provvedimenti di autotutela.
Le nuove funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale per favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance mediante lo sviluppo di nuovi servizi web e l'ampliamento dei contenuti disponibili.
Il provvedimento precisa infine che, con successivi provvedimenti, saranno pubblicate nel Cassetto fiscale ulteriori tipologie di atti.
di Anna Russo
Fonte normativa


