giovedì, 16 luglio 2026 | 18:26

Diritto alla Naspi: detenuto impiegato in lavoro intramurario

L'Istituto individua le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro penitenziario che danno al detenuto il diritto di accesso alla Naspi e al tempo stesso chiarisce che il periodo di inattività previsto dal programma di turnazione delle attività lavorative intramurarie non consente l'accesso alla prestazione (INPS - circolare 16 luglio 2026, n. 74)

Diritto alla Naspi: detenuto impiegato in lavoro intramurario

L'Istituto individua le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro penitenziario che danno al detenuto il diritto di accesso alla Naspi e al tempo stesso chiarisce che il periodo di inattività previsto dal programma di turnazione delle attività lavorative intramurarie non consente l'accesso alla prestazione (INPS - circolare 16 luglio 2026, n. 74)

Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, con l'ulteriore conseguenza che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario, in alcune fattispecie, può considerarsi come involontaria aprendo così alla possibilità di accesso alla prestazione NASpI.

Va precisato che, data la natura del rapporto di lavoro carcerario in rotazione, il diritto alla Naspi è escluso per i periodi di temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario.

Vediamo in dettaglio in quali casi la cessazione del rapporto di lavoro intramurario consente di fruire della Naspi.

Scarcerazione per fine pena

La cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione nè prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell'assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato.

Pertanto, tale fattispecie costituisce disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell'accesso alla prestazione NASpI, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Conclusione del progetto lavorativo

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine progetto, lo stato di disoccupazione che ne consegue è estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto. La cessazione del rapporto di lavoro non dipende da una scelta volontaria del detenuto, nè questi può influire sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo la scadenza del progetto determinata da prerogative dell'Amministrazione penitenziaria.

Conseguentemente, la cessazione per fine progetto del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria costituisce ulteriore fattispecie che dà luogo a uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell'accesso alla prestazione NASpI, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Trasferimento presso altro istituto di pena

La cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito del trasferimento del detenuto in altro istituto di pena costituisce causa di disoccupazione involontaria. Anche in tal caso, il trasferimento del detenuto non è riconducibile alla volontà del lavoratore, nè questi ha facoltà di opporsi al trasferimento per mantenere il posto di lavoro.

Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario intervenuta anche a seguito del trasferimento del detenuto configura uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dell'accesso alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Misure alternative alla detenzione in carcere

 La cessazione del rapporto di lavoro penitenziario per effetto dell'ammissione alla misura alternativa alla detenzione configura uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dell'accesso alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ciò in quanto, la perdita dell'attività lavorativa, che costituisce l'effetto indiretto dell'ammissione alla misura alternativa, non può dirsi equiparabile ad una spontanea rinuncia al posto di lavoro da parte del detenuto.

Debenza del ticket di licenziamento

Le fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sopra individuate, nell'ipotesi in cui siano riferibili a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e rilevanti ai fini dell'accesso alla prestazione NASpI, assumono rilievo anche sotto il profilo contributivo.

In tali ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all'Amministrazione penitenziaria, l'insorgenza dell'obbligo di versamento del contributo di licenziamento (cd. ticket di licenziamento), dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia idonea a generare in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - circolare 16 luglio 2026, n. 74