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Rinnovato il CIPL per l’Edilizia Industria di Ancona
Firmato, il 17 giugno 2026, tra l’ANCE di Ancona e le OO.SS. provinciali, l’accordo per il rinnovo del CIPL per il settore dell’Edilizia Industria (Cod. CNEL F012)
Rinnovato il CIPL per l’Edilizia Industria di Ancona
Firmato, il 17 giugno 2026, tra l’ANCE di Ancona e le OO.SS. provinciali, l’accordo per il rinnovo del CIPL per il settore dell’Edilizia Industria (Cod. CNEL F012)
Il giorno 17 giugno 2026, l’ANCE Ancona e FILLEA-CGIL FILCA-CISL FENEAL-UIL, hanno firmato il rinnovo del CIPL Edilizia Industria, sottoscritto in data 17 giugno 2021, scaduto il 31 dicembre 2024 e successivamente prorogato, da ultimo fino al 30 giugno 2026.
Il nuovo accordo che decorre dal 1° luglio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028, ha stabilito quanto segue:
In applicazione da quanto stabilito dal CCNL, nella provincia di Ancona viene confermato l'istituto dell'EVR e riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 21 febbraio 2025.
La decorrenza dell'EVR è stabilita dal 1° luglio 2026.
Determinata la percentuale dell'E.V.R. a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:
- ore denunciate in Cassa Edile, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi, rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, seguendo la procedura prevista dall’art. 38 del CCNL.
L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Disciplina dell’EVR per l’anno 2026
Nell’accordo del 26 gennaio 2026 di proroga dell’EVR, le Parti hanno preso atto che in relazione all’anno 2025 tutti i parametri dell’EVR risultavano raggiunti; pertanto, le stesse rideterminano il valore dell’EVR da erogare dal 1° luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in base alle tabelle che seguono:
OPERAI - STIPENDI MINIMI ORARI/EVR
Minimi in vigore al 21/2/2025 | EVR | |
a) OPERAI DI PRODUZIONE Operaio di quarto livello | 8,64 | 0,3456 |
Operaio specializzato | 8,02 | 0,3208 |
Operaio qualificato | 7,22 | 0,2888 |
Operaio comune | 6,17 | 0,2468 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti | 5,55 | 0,2220 |
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 4,94 | 0,1976 |
IMPIEGATI - STIPENDI MINIMI MENSILI/EVR
LIVELLI | Minimi in vigore al 21/2/2025 | EVR |
7 e Q | 2.134,71 | 85,39 |
6 | 1.921,23 | 76,85 |
5 | 1.601,02 | 64,04 |
4 | 1.494,31 | 59,77 |
3 | 1.387,56 | 55,50 |
2 | 1.248,81 | 49,95 |
1 | 1.067,36 | 42,69 |
L’impresa, quando in forza dell’ubicazione e delle caratteristiche delle opere da eseguire, del luogo di residenza degli operai e, sempreché si prefiguri una durata di cantiere superiore a sei mesi, salvo i casi di obiettiva impossibilità, su richiesta di almeno i 2/3 degli operai dell’impresa occupati nel singolo cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, provvederà a che venga consumato un pasto caldo nello stesso cantiere o nelle vicinanze attraverso il ricorso a servizi di distribuzione esterni.
La fornitura del pasto è limitata al primo e al secondo piatto, pane, contorno e bevande.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta agli operai, a decorrere dal 1° luglio 2026, un’indennità sostitutiva lorda di euro 8,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, con un minimo di 4 ore lavorate.
L’indennità sostitutiva di mensa si intende innalzata fino all’importo lordo giornaliero di euro 9,00, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
In applicazione del 2° co. dell'art. 21 - lettera a) Norme Generali del CCNL vigente - le parti stabiliscono che, a far data dal 1° luglio 2026, la diaria del 10% ivi prevista compete agli operai comandati a prestare servizio oltre 25 km dalla sede operativa dell’impresa più vicina al cantiere o, in assenza, alla sede legale.
Tale diaria non compete all'operaio comandato a prestare servizio oltre 25 km dalla sede operativa dell’impresa più vicina al cantiere o, in assenza, alla sede legale, quando la distanza tra il suo domicilio e il luogo dove è stato comandato a lavorare è inferiore alla distanza intercorrente tra il suo domicilio ed una qualsiasi altra località per la quale, ai sensi delle norme precedenti, detta diaria non gli competerebbe.
Tale diaria non compete altresì all'operaio comandato a prestare servizio oltre i 25 km e fino a 35 km dalla sede operativa dell’impresa più vicina al cantiere o, in assenza, alla sede legale, qualora l'azienda provveda direttamente al trasporto del lavoratore con mezzi propri.
A decorrere dal 1° luglio 2026, qualora la distanza effettiva tra la sede operativa dell’impresa come sopra definita ed il luogo dove il lavoratore è stato comandato ad operare sia superiore a 70 km, la diaria sarà pari al 13%.
Trattamenti economici di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


