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Violazioni che bloccano la fruizione di benefici normativi e contributivi
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha individuato le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi (MLPS - Decreto 22 giugno 2026)
Violazioni che bloccano la fruizione di benefici normativi e contributivi
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha individuato le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi (MLPS - Decreto 22 giugno 2026)
I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati:
a) al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva;
b) all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Restano fermi gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L 27 dicembre 2006, n. 296).
Il diritto ai benefici resta fermo in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonchè delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge (art. 1, co. 1175-bis, L 27 dicembre 2006, n. 296).
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha individuato le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi:
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.);
- Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti delle norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo indicate dall'art. 105, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1956;
- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, co. 12, DLgs n. 286/1998);
- Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 3, co. da 3 a 5, DL 22 febbraio 2002, n. 12);
- Mancanza della patente a crediti (PAC) o del documento equivalente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 27, co. 11, DLgs 9 aprile 2008, n. 81);
- Violazione delle norme sul riposo giornaliero e sui riposi settimanali che riguardi un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata (artt. 7 e 9, DLgs n. 66/2003);
- Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Affinchè costituiscano cause ostative al godimento di benefici normativi e contributivi, le suddette violazioni devono essere accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
Le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (artt. 20 e seguenti del DLgs 19 dicembre 1994, n. 758; art. 15, DLgs 23 aprile 2004, n. 124) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.).
di Ciro Banco
Fonte Normativa


