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Nuove prestazioni pensionistiche complementari: istruzioni per l'uso
La COVIP fornisce indicazioni sulle nuove prestazioni pensionistiche complementari al fine di consentirne l'applicazione omogenea da parte di tutte le forme di previdenza complementare e, al contempo, la gestione ordinata delle attività di adeguamento (COVIP - Delibera 25 giugno 2026)
Nuove prestazioni pensionistiche complementari: istruzioni per l'uso
La COVIP fornisce indicazioni sulle nuove prestazioni pensionistiche complementari al fine di consentirne l'applicazione omogenea da parte di tutte le forme di previdenza complementare e, al contempo, la gestione ordinata delle attività di adeguamento (COVIP - Delibera 25 giugno 2026)
L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche erogate dai Fondi di previdenza complementare: la "rendita a durata definita", i "prelievi liberamente determinabili" e la "erogazione frazionata del montante accumulato".
Le nuove prestazioni si applicano ai lavoratori aderenti del settore privato. I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che risultino iscritti ai fondi di categoria loro dedicati potranno beneficiarne ove trasferiscano la posizione individuale in altra forma pensionistica complementare.
Le nuove prestazioni pensionistiche sono alternative alla rendita vitalizia e sono così disciplinate:
- la "rendita a durata definita" è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
- per "prelievi liberamente determinabili" si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita;
- "l'erogazione frazionata del montante accumulato" è una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni. A tale proposito, è stato attributo alla COVIP il compito di stabilire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante anzidetto.
A partire dal 1° luglio 2026 tutte le forme pensionistiche complementari interessate dalle nuove disposizioni saranno tenute a consentire agli aderenti di richiedere la «rendita a durata definita», e i «prelievi liberamente determinabili», mentre dal 31 ottobre 2026 potrà essere richiesta anche l'«erogazione frazionata del montante accumulato».
Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle nuove prestazioni, anche per il tramite delle funzionalità dell'area riservata dei siti web, è previsto un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni, ma possono procedere alla liquidazione e all'erogazione delle nuove prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento. Il periodo transitorio non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026.
Le forme pensionistiche devono trasmettere alla COVIP lo statuto/il regolamento modificato entro il 31 luglio 2026.
A decorrere dalle suindicate date, pertanto, l'aderente può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare scegliendo tra le seguenti modalità di fruizione del montante finale accumulato:
a) capitale fino al limite massimo (50 per cento del montante);
b) rendita vitalizia;
c) rendita a durata definita;
d) prelievi liberamenti determinabili;
e) erogazione frazionata;
f) capitale per l'intero ammontare se il 50 per cento del montante è inferiore all'assegno sociale.
La prestazione di cui alla lettera a) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da b) a e).
Le prestazioni da c) a e) sono alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare.
L'opzione per la rendita vitalizia è esercitabile successivamente sia presso la forma pensionistica in essere sia presso un'altra forma pensionistica complementare a cui trasferire il montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto o nel regolamento del fondo.
L'erogazione di una prestazione pensionistica complementare non consente inoltre di versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
L'erogazione delle prestazioni pensionistiche da c) a e) non è cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.
In caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Ecco in dettaglio le caratteristiche delle nuove prestazioni
La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.
Ancorchè la norma non lo precisi si ritiene che, qualora sia previsto dalla forma pensionistica, la stessa sia erogata, su richiesta dell'aderente, per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso all'età di esercizio dell'opzione.
La durata standard della rendita è determinata sulla base del parametro della vita attesa residua, che corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto.
La periodicità del frazionamento è regolamentata dalla forma pensionistica, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese nè superiore all'anno.
Prelievi liberamente determinabili
I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell'aderente di sceglierne l'importo e la tempistica. Al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti e per un ammontare esiguo, le forme pensionistiche possono definire l'intervallo minimo tra una richiesta e l'altra e l'importo minimo erogabile.
I prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.
Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, la rendita teorica da prendere a riferimento è con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.
L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può quindi chiedere l'erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.
Si assume, sul piano generale, come importo massimo prelevabile in ogni momento la differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.
A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.
L'erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione è scelta dall'aderente tenendo conto del limite normativo secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a 5 anni. Il montante residuo resta comunque investito fino al completo esaurimento dell'erogazione.
La periodicità del frazionamento è regolamentata dalla forma pensionistica, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese nè superiore all'anno.
Al momento dell'esercizio dell'opzione l'aderente deve indicare il numero di anni di durata dell'erogazione e la periodicità dell'erogazione.
L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


