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Rischio da stress termico: indicazioni operative
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro riguardanti i settori edilizia, agricoltura, della logistica e dei lavori stradali e i rider (INL - Nota 06 luglio 2026 n. 5484)
Rischio da stress termico: indicazioni operative
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro riguardanti i settori edilizia, agricoltura, della logistica e dei lavori stradali e i rider (INL - Nota 06 luglio 2026 n. 5484)
I rischi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro (rischi da stress termico ambientale) sono oggetto di particolare attenzione, in considerazione dell'incremento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi.
Pertanto, nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, vengono valutate con attenzione le misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione, con particolare riguardo ai rider ed ai lavoratori dei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e dei lavori stradali.
In particolare, viene verificata l'effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l'informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
Nel corso dell'attività di vigilanza, quindi, il personale ispettivo:
- verifica se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione (Valutazione del Rischio);
- accerta l'eventuale rimodulazione degli orari di lavoro - ad esempio, anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 - 16:00 (Organizzazione del Lavoro);
- verifica l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose (Pause e Rotazione);
- controlla la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti (Idratazione e DPI);
- accerta che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso (Formazione e Informazione);
- accerta il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo (Sorveglianza Sanitaria Mirata);
- verifica la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi (Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori RLS/RLST).
Si ricorda che, nell'ambito degli obblighi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore di lavoro deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


