giovedì, 02 luglio 2026 | 12:54

CCNL Lavanderie industriali: sciolta la riserva sul rinnovo 2026-2028

Le OO.SS. firmatarie hanno comunicato l’esito positivo della consultazione, rendendo l’accordo pienamente efficace (Cod. CNEL D0L1)

CCNL Lavanderie industriali: sciolta la riserva sul rinnovo 2026-2028

Le OO.SS. firmatarie hanno comunicato l’esito positivo della consultazione, rendendo l’accordo pienamente efficace (Cod. CNEL D0L1)


Con comunicato del 19 giugno 2026, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL hanno sciolto positivamente la riserva sull’ipotesi di accordo firmata il 19 maggio 2026 con ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA per il rinnovo del CCNL Lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini, rendendo così l’intesa pienamente vigente e valida fino al 31 dicembre 2028.

L'aumento salariale, riparametrato all'area qualificata livello base (B1), è convenuto in 180 euro, suddivisi nelle seguenti tranche contrattuali lorde: 50 euro da maggio 2026; 20 euro da dicembre 2026; 50 da ottobre 2027; 60 euro da ottobre 2028.

La quota di maggio 2026 è retribuita, al netto delle variabili dello stesso mese, al personale in forza il 1° giugno 2026, unitamente alle competenze del mese di giugno 2026.

Seguono le tabelle relative agli aumenti e ai nuovi Minimi retributivi calcolati redazionalmente.

Aumenti Minimi retributivi 2026-2028

Vedi tabella

Livelli

1/5/2026

1/12/2026

1/10/2027

1/10/2028

D2

€ 98,81

€ 39,52

€ 98,81

€ 118,57

C3

€ 98,81

€ 39,52

€ 98,81

€ 118,57

C2

€ 76,98

€30,79

€ 76,98

€ 92,38

C1

€ 63,89

€ 25,56

€ 63,89

€ 76,67

B3

€ 62,70

€ 25,08

€ 62,70

€ 75,24

B2

€ 53,97

€ 21,59

€ 53,97

€ 64,76

B1

€ 50,00

€ 20,00

€ 50,00

€ 60,00

A3

€ 48,81

€ 19,52

€ 48,81

€ 58,57

A2

€ 45,63

€ 18,25

€ 45,63

€ 54,76

A1

€ 39,68

€ 15,87

€ 39,68

€ 47,62

Minimi retributivi 2026-2028

Vedi tabella

Livelli

1/5/2026

1/12/2026

1/10/2027

1/10/2028

D2

€ 2.975,91

€ 3.015,43

€ 3.114,24

€ 3.232,81

C3

€ 2.975,91

€ 3.015,43

€ 3.114,24

€ 3.232,81

C2

€ 2.535,98

€ 2.566,78

€ 2.643,76

€ 2.736,14

C1

€ 2.250,08

€ 2.275,63

€ 2.339,52

€ 2.416,19

B3

€ 2.177,06

€ 2.202,14

€ 2.264,84

€ 2.340,07

B2

€ 1.991,35

€ 2.012,94

€ 2.066,90

€ 2.131,67

B1

€ 1.897,54

€ 1.917,54

€ 1.967,54

€ 2.027,54

A3

€ 1.862,97

€ 1.882,49

€ 1.931,30

€ 1.989,87

A2

€ 1.768,69

€ 1.786,95

€ 1.832,58

€ 1.887,35

A1

€ 1.563,45

€ 1.579,33

€ 1.619,01

€ 1.666,63

Contrattazione di secondo livello, elemento di perequazione e assemblee

Le aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che comportino licenziamenti o sospensioni dal lavoro informeranno le RSU o le rappresentanze territoriali secondo le modalità e le tempistiche dettate dagli istituti legali previsti per tali fattispecie.

A partire da gennaio 2028, l'ammontare del medesimo elemento di perequazione sarà pari a 380 euro lordi.

Nel limite delle 10 ore annue, qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta singolarmente da una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto, la stessa avrà diritto allo svolgimento della riunione in oggetto durante l'orario di lavoro e nel limite massimo di 1 ora nell'anno solare.

Doveri delle aziende e formazione sulla sicurezza

Le aziende del settore garantiranno a favore dei lavoratori identificati, formati e nominati come preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per cause relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte e non dipendenti da dolo o colpa grave, l'assistenza legale e/o la copertura delle spese in caso di procedimenti civili o penali.

Per quanto riguarda la formazione, anche in modalità e-learning, del rappresentante per la sicurezza, essa avverrà secondo le modalità e le tempistiche programmate dall'O.P.N.

Le Parti firmatarie costituiscono l'Organismo Paritetico Nazionale (O.P.N.), sede privilegiata per le finalità previste dall'art. 51 del DLgs n. 81/2008 e in particolare per:

  • la programmazione di attività formative in tema di salute, sicurezza e ambiente e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
  • la promozione di studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle norme di legge e della contrattazione collettiva, nonché sul rapporto con l'ambiente esterno all'impresa;
  • l'organizzazione di conferenze nazionali, interregionali o regionali per condividere l'evoluzione dei sistemi normativi attinenti le problematiche del settore lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione, per diffondere e valorizzare le migliori pratiche di prevenzione dei rischi e per rendere pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di prevenzione adottati dalle aziende;
  • lo sviluppo di tutte le azioni inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, nonché ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge;
  • la programmazione delle attività formative congiunte, anche in modalità e-learning, dei R.L.S./R.S.P.P.;
  • la risoluzione delle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Apprendistato, stagionali e somministrazione

Per gli apprendisti con destinazione finale al modulo Centrato dell’Area operativa, il periodo di apprendistato è suddiviso in due periodi, di cui il primo di 20 mesi e il secondo di 4 mesi.

Per gli apprendisti con destinazione finale al modulo Centrato dell'Area operativa, al 9° mese del primo modulo dell'area operativa è prevista una valutazione tecnico-pratica effettuata dal responsabile aziendale al fine di monitorare il grado di autonomia acquisita dagli stessi e quindi l'idoneità a passare al modulo superiore; al termine di 12 mesi, e comunque decorsi 20 mesi dall'assunzione e di effettivo lavoro, si effettuerà il passaggio dal livello A1 al livello A2.

In relazione a tali specifiche attività, ai fini dell'attivazione dei contratti stagionali, la Direzione aziendale comunicherà, tramite informativa alla RSU e/o alle OO.SS. territoriali, le modalità, i reparti produttivi e i periodi in cui ricollegare le intensificazioni dell'attività produttiva e l'informativa relativa ad eventuali stabilizzazioni a tempo indeterminato in base alle esigenze organizzative/produttive, tenendo conto - nelle imprese caratterizzate da attività mista - dell'incidenza proporzionale delle attività svolte nel settore dei servizi al turismo.

Le Parti riconoscono che le esigenze stagionali possano essere soddisfatte prioritariamente attraverso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ferma restando la possibilità di ricorrere agli ulteriori strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente e dal CCNL, ivi inclusa la somministrazione di lavoro.

Su richiesta della RSU o delle OO.SS. territoriali, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'informativa aziendale, si avvierà la contrattazione, che dovrà comunque esaurirsi entro e non oltre 15 giorni dall'avvio della procedura.

La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, nell’arco di 12 mesi, la media del 15% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il limite complessivo tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione è pari al 30%, calcolato come media annua, riferita all’anno solare precedente l’assunzione.

Riduzione dell'orario di lavoro e tempi accessori

Fermo restando l’orario di 40 ore settimanali, la riduzione di orario annuale complessiva è pari a 56 ore per i lavoratori giornalieri e a 52 ore per i lavoratori turnisti, con l’aumento a 56 ore a decorrere dal 2027. Per i lavoratori impiegati nelle centrali di sterilizzazione dello strumentario chirurgico con distribuzione dell’orario su 6 giorni settimanali, sono previste ulteriori riduzioni annue pari a 8 ore dal 2027 e a 4 ore dal 2028, per un totale complessivo di 68 ore. Per i lavoratori impiegati nelle centrali di sterilizzazione dello strumentario chirurgico con distribuzione dell’orario su 7 giorni settimanali, le ulteriori riduzioni annue sono pari a 16 ore dal 2027 e a 8 ore dal 2028, per un totale complessivo di 80 ore.

Al personale operante nelle Centrali di Sterilizzazione cui è fatto obbligo, ovvero per imposizione da parte del datore di lavoro quanto a tempo e luogo, di indossare, solo dopo essere giunti all'interno della Centrale, abiti di lavoro o particolari dispositivi di protezione individuale, i tempi di vestizione e svestizione vengono quantificati forfettariamente in complessivi 10 minuti giornalieri, che, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, saranno aumentati a complessivi 15 minuti giornalieri, al fine di favorire una maggiore responsabilità nell'esecuzione delle attività inerenti la sterilizzazione anche in ragione dell'entrata in vigore del Regolamento 745/2017 come modificato dal Regolamento 607/2023, nonché al fine di favorire una più adeguata distribuzione dell'orario di lavoro.

Nelle centrali di sterilizzazione dello strumentario chirurgico che hanno una distribuzione oraria finalizzata all'utilizzo degli impianti su 6 e 7 giorni settimanali, saranno riconosciute ulteriori ore di riduzione annua, rispettivamente pari a 8 e 16 ore a partire dal 2027, e 4 e 8 ore a partire dal 2028.

Permessi, assenze, tutele e disciplina

Tutti i periodi di aspettativa dovranno essere comunicati all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario. In caso di astensione, il termine di preavviso di cui al periodo precedente non sarà inferiore a 10 giorni di calendario. Il termine di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria sarà pari a 5 giorni.

Le parti stabiliscono il diritto del genitore ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alla malattia del figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni, nel limite di 10 giornate annue complessive, di cui una retribuita. Queste ultime saranno nella disponibilità del lavoratore, secondo i criteri definiti dalla contrattazione aziendale. Tali congedi possono essere fruiti anche in ore.

I lavoratori che risultino iscritti a corsi di studio universitari presso strutture statali o paritarie per il conseguimento della laurea triennale o magistrale, o che abbiano richiesto all’azienda la frequenza ai corsi di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione e/o formazione continua concordati a livello aziendale hanno diritto a fruire dei permessi a carico del monte ore triennale.

In riferimento ai lavoratori iscritti a corsi di studio universitari, essi debbono risultare in corso o fuori corso rispetto alla durata ordinaria dei corsi stessi per non più di 1 anno accademico in caso di iscrizioni a corsi di laurea triennale o magistrale e per non più di 2 anni accademici in caso di iscrizioni a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

In conformità con i principi di tutela della persona sul luogo di lavoro, è fatto assoluto divieto di porre in essere molestie morali, psicologiche o sessuali. Si considerano tali tutti quei comportamenti indesiderati - a connotazione sessuale o basati sul genere, sull'orientamento affettivo, sulla razza o sulla religione - che abbiano lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. L'azienda, all'esito dell'iter procedimentale, applicherà le sanzioni disciplinari proporzionali, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Sarà garantita massima riservatezza alla vittima di tali comportamenti.

Per le violenze di genere nel loro complesso, perpetrate ai danni di lavoratrici e lavoratori, è previsto il mantenimento della contribuzione mensile a carico del fondo FASIIL durante il periodo di congedo.

Previdenza complementare, fondo sanitario e welfare

Sulla previdenza complementare, decorrere dal 1° gennaio 2028, la quota di contribuzione a solo carico dell'azienda sarà aumentata dello 0,1%.

Per la sanità integrativa, a partire da gennaio 2028, il contributo aziendale è aumentato di ulteriori 2 euro, per una cifra complessiva finale di 14 euro. A decorrere dal 1° ottobre 2028, il contributo aziendale in oggetto sarà aumentato di 1 euro, per una cifra complessiva finale di 15 euro. Fermo restando l'obbligatorietà del contributo, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 30 euro, da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL; rimane confermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.

Le Parti hanno inteso rafforzare il sistema di welfare concordando un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% dell'ERN, elevato a 0,24% a decorrere dal 1° maggio 2025, aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare, da destinare integralmente a Previmoda per il finanziamento di una assicurazione sulla premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al fondo Previmoda stesso.

Allo scopo di contribuire al miglioramento complessivo del benessere dei lavoratori del settore, le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 100 euro entro il 31 marzo 2027.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti hanno individuato, quali codici ATECO riferibili alle attività principali esercitate dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL, i seguenti:

  • 81.22.01 – Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche;
  • 96.1 – Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce;
  • 96.10 – Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce;
  • 96.10.1 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali;
  • 96.10.11 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per industrie, ospedali e altre strutture simili;
  • 96.10.12 – Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per ristorazione, alberghi e altri servizi di alloggio.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale

Rassegna Stampa